Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni circa l’ indennizzo per invalidità permanente in caso di morte

Si può comunque ricevere l’ indennizzo per invalidità permanente in caso di morte?
A tale quesito ha risposto in modo chiaro la Cassazione, con la sentenza numero 5197 del 17 marzo 2015, III Sezione Civile.
Nel caso di specie esaminato dagli Ermellini, un soggetto aveva contratto nel 1995 una polizza assicurativa a copertura del rischio invalidità permanente da malattia e del rischio di degenza ospedaliera causata da malattia.
Nel 2001 gli viene diagnosticato un tumore allo stomaco, per il quale viene sottoposto a intervento chirurgico. Il soggetto è poi morto nel 2002. A quel punto, però, l’assicuratore ha rifiutato agli eredi l’ indennizzo per invalidità permanente in caso di morte. Per tale ragione, la famiglia ha avviato l’iter giudiziario per sostenere le proprie ragioni.
Nel 2006 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda della famiglia.
La sentenza è stata poi impugnata dalla Compagnia assicurativa e nel 2011 la Corte di Appello di Milano ha riformato parzialmente la pronuncia dei giudici.

L’assicurazione è stata quindi condannata al pagamento dell’indennizzo dovuto per il rischio di degenza ospedaliera, ma non al pagamento dell’ indennizzo per invalidità permanente in caso di morte.

I giudici hanno infatti ritenuto che, rispetto alla copertura per invalidità permanente, il rischio assicurato nella specie non si fosse mai avverato.
Questo poiché la malattia contratta dall’assicurato ebbe esito letale.
Pertanto, non essendo mai avvenuta la guarigione clinica, non potevano esserci invalidità permanenti di alcun tipo.
La sentenza è stata quindi impugnata in Cassazione, la quale ha concluso così:
“L’espressione “invalidità permanente” designa uno stato menomativo divenuto stabile ed irremissibile, consolidatosi all’esito di un periodo di malattia: pertanto, prima della cessazione di questa, non può esistere alcuna “invalidità permanente”. Ne consegue che, ove in un contratto di assicurazione contro i rischi di malattia, sia previsto il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, alcun indennizzo è dovuto nel caso in cui la malattia patita dall’assicurato, senza mai pervenire a guarigione clinica, abbia esito letale”.
 
Leggi l’approfondimento su tale argomento del Patrocinatore stragiudiziale dott. Umberto Coccia
 
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