Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito maggiori chiarimenti sul caso in cui lasciare abbaiare il cane possa configurarsi come reato

Per chi decide di lasciare abbaiare il cane, disturbando la quiete dei vicini, possono esserci conseguenze penali?
La Corte di Cassazione ha risposto a questa domanda con la sentenza n. 45967/2017, sostenendo che il proprietario che decide di lasciare abbaiare il cane, rischia che venga integrato il reato di cui all’art. 659 c.p.
Lasciare abbaiare il cane disturbando i vicini può infatti costare caro.

Nel caso di specie esaminato dai giudici, un giovane di Trapani è stato ritenuto responsabile dai giudici di merito del reato di cui all’art. 659 del codice penale.

Per tale ragione è stato condannato al pagamento di 200 euro di ammenda.
La motivazione? “Non aver impedito il continuo abbaiare dell’animale in orario sia diurno che notturno, dallo stesso tenuto all’esterno dell’abitazione, in zona adibita a parcheggio e privo di cuccia, in tal modo arrecando disturbo al riposo delle persone dimoranti nelle abitazioni contigue”.
La condanna è stata poi confermata anche dalla Cassazione che ha ritenuto corretta la decisione impugnata.
E non è servito a nulla il tentativo del giovane di presentare la scheda anagrafica canina per dimostrare che l’animale non era di sua proprietà. In questo modo aveva tentato di invocare la contraddittorietà delle prove acquisite.
Ma per i giudici il ricorso del soggetto, che si sostanziava in una richiesta di rivisitazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, era da considerare inammissibile.
I giudici hanno quindi affermato che la responsabilità dell’uomo è fondata.

Questo in base anche alle diverse e convergenti dichiarazioni dei testimoni, i quali hanno riferito come il latrato del cane fosse “particolarmente assordante” e superasse i limiti della normale tollerabilità.

Pertanto, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., specifica la sentenza: “l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità”.
Pertanto, l’uomo è stato condannato a pagare i 200 euro, più 2 mila a favore della Cassa ammende e le spese processuali.
 
 
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