Il Tribunale di Milano ha fatto il punto in merito alle morosità condominiali e alla possibilità di concedere la dilazione di pagamento

In caso di morosità condominiali, l’amministratore ha la facoltà di concedere la dilazione di pagamento?
Sul tema delle morosità condominiali e sui limiti del potere decisionale dell’amministratore, si è pronunciato il Tribunale di Milano. Con la sentenza n. 5021/2017 i giudici hanno fornito importanti chiarimenti in merito.
In caso di mora per il mancato pagamento degli oneri condominiali, infatti, l’amministratore non può disattendere il piano di riparto. E nemmeno concedere dilazioni più favorevoli senza l’autorizzazione dell’assemblea.
Infatti, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 1129 e 1130 del c.c., la riscossione dei contributi e l’erogazione delle spese rappresentano i principali doveri dell’amministratore di un condominio.
Pertanto, l’amministratore ha il dovere di agire per il recupero forzoso delle somme dovute dai condomini. Ciò, salvo espressa dispensa da parte dell’assemblea.
La sentenza del Tribunale di Milano ha specificato un altro punto importante. Per la riscossione dei contributi, l’amministratore non può agire autonomamente. Egli è infatti tenuto a procedere al recupero secondo quanto statuito dall’assemblea condominiale.
Questo è l’iter da seguire in caso di morosità condominiali.
Se si procedesse alla dilazione di pagamento, in deroga al suddetto piano, ciò rappresenterebbe una vera e propria transazione.

Questa sarebbe un atto eccedente l’ordinaria amministrazione. Dunque, non può essere sottoscritta dall’amministratore senza autorizzazione della assemblea.

Il Tribunale di Milano ha anche precisato un altro aspetto importante. Ovvero che la condotta dell’amministratore che sottoscrive autonomamente la transazione “si pone in contrasto con gli obblighi su di lui incombenti ex lege in base all’art. 1130, n. 1, c.c. che gli impone di eseguire le delibere assembleari”.
Alla luce di tali considerazioni, se un condomino chiede la dilazione del suo debito, l’amministratore deve rivolgersi all’assemblea.
Sarà quest’ultima, poi, a decidere se accogliere o meno la richiesta.
Il criterio è quello della maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio.
Solo a quel punto, si potrà esonerare l’amministratore dall’onere di agire in via giudiziale nei confronti del condomino moroso.
 
 
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