Il Ministero modifica gli obblighi di revisione sugli etilometri che, con le nuove norme, diventeranno meno stringenti sulle verifiche periodiche

Obblighi di revisione sugli etilometri meno “stringenti”, specie per quanto riguarda le verifiche periodiche. A stabilirlo è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno.
Mettendo un freno ai più recenti orientamenti, il Ministero modifica gli obblighi di revisione sugli etilometri.
E lo fa affermando che se manca un controllo periodico dell’apparecchio, non bisogna per forza ripetere la verifica primitiva. 
Sarà sufficiente provvedere ad effettuarla quanto prima.

La questione degli obblighi di revisione sugli etilometri era da tempo in una sorta di zona grigia.

E ciò aveva lasciato aperti diversi dubbi circa la portata effettiva della relativa disciplina.
Proprio per fare chiarezza, è stata emanata la circolare del 20 ottobre 2017.
Essa fornisce importanti chiarimenti circa le verifiche di funzionalità dei predetti strumenti.

Nello specifico, la Circolare si è occupata del caso in cui un etilometro salti una verifica periodica.

Sembrava assodato, infatti, che nel caso in cui si saltasse una verifica, l’etilometro dovesse essere sottoposto a verifica primitiva. Insomma, come se si trattasse di un apparecchio nuovo da usare per la prima volta.
Ebbene, per il Ministero, se la verifica periodica è omessa, sarà sufficiente limitarsi a non utilizzare l’etilometro. Almeno finché non si sia provveduto a porre rimedio all’inadempienza attuando la prescritta verifica.
La posizione ministeriale, però, si pone in netto contrasto con quella che molti giudici avevano deciso di assumere negli ultimi tempi, affermando a seconda dei casi che, per la perfetta funzionalità e l’utilizzabilità degli etilometri, fosse necessaria una continuità perfetta nelle verifiche.
La recente Circolare si è occupata anche di un altro aspetto un po’ controverso.
Quello riguardante il libretto nel quale sono registrate sia la visita primitiva che le visite periodiche.
A riguardo, il Ministero ha ribadito che gli etilometri utilizzati devono essere sempre corredati di una copia autenticata del libretto.
Questo in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto ministeriale numero 196/1990.
 
 
 
 
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