L’elemento soggettivo del reato, in caso di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, deve essere sempre verificato

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Per tale reato, previsto dall’art. 10 bis del dlgs. n. 74/2000, un’imprenditrice era stata condannata in primo grado a un anno e sei mesi di reclusione. La donna era subentrata alla guida di un’azienda, colpita da una grave crisi tra il 2009 e il 2010.

La Corte di Appello, sia pure riformando parzialmente la decisione, aveva confermato la pena. Per la giurisprudenza, infatti, la responsabilità dell’imprenditore è esclusa solamente in presenza di una crisi economica lui non imputabile; inoltre, egli deve aver adottato le misure idonee a fronteggiare la crisi.

Secondo il giudice di secondo grado, la manager, nel caso in esame, aveva scelto di pagare gli stipendi ai dipendenti anziché le ritenute. Così facendo aveva ammesso di aver avuto un’alternativa, escludendo di trovarsi in una situazione di assoluta impossibilità di adempiere al debito d’imposta.

A nulla erano valse quindi le argomentazioni dell’imputata che sottolineava l’assenza di dolo nella sua condotta.

L’impianto difensivo puntava sull’impossibilità della donna di accantonare mensilmente gli importi delle ritenute dovute per il periodo d’imposta, essendo divenuta amministratrice poco prima.

L’appellante aveva sottolineato, inoltre, l’inconfigurabilità dell’elemento soggettivo necessario a integrare la fattispecie. La sua decisione era stata dettata dallo stato di crisi in cui aveva trovato la società; peraltro, vi erano degli improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, i lavoratori dipendenti, pure tutelati dalla Costituzione. Sarebbe stato quindi incostituzionale ritenerla punibile.

Tali doglianze, riproposte davanti alla Suprema Corte di Cassazione, hanno trovato accoglimento con la sentenza n. 6737/2018.

I Giudici di legittimità hanno evidenziato come la ricorrente si era vista “sinceramente obbligata” a preferire il pagamento dei dipendenti. Per gli Ermellini, affermare di essere stati obbligati a fare una scelta non equivale ad ammettere di avere scelto di non fare una cosa diversa. L’adempimento di un dovere, infatti, non coincide con una scelta, neppure se questa ha un oggetto diverso.

Secondo la Cassazione, in conclusione, l’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo deve sempre essere necessariamente accertato ai fini della condanna.

 

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