Quanto vale, in termini di danno biologico, un soggetto anziano investito sul marciapiede (frattura di femore e di Colles) che ha perso la capacità di deambulare? 22% o 85%?

Ci vorrebbe più rispetto e maggiore professionalità quando si giudica un soggetto anziano, autonomo nel compimento degli atti strumentali della vita, quando perde la capacità di deambulare a causa di un sinistro stradale.

Che valore ha un medico legale che valuta 22% una frattura di femore e una frattura del polso, quando le conseguenze di tale trauma sono la perdita della deambulazione oltre ad un peggioramento del quadro psichico in soggetto con lieve-moderato deficit cognitivo (motivo per il quale la paziente gode dell’indennità di accompagnamento)?

Un soggetto anziano investito sul marciapiede mentre si recava autonomamente a messa (abitudine quotidiana e che evidenzia l’autonomia nello svolgimento delle attività strumentali della vita) che malgrado la riabilitazione oggi non deambula più a motivo di un grave deficit di forza degli arti inferiori, gravemente ipotrofici, e che solo sostenuto attentamente da terzi si può alzare in piedi (senza comunque poter deambulare) o fare spostamenti dalla carrozzina al letto.

Se leggete la perizia allegata, ottenuta grazie alla richiesta di accesso agli atti, potete notare come il medico fiduciario di compagnia invece di “sforzarsi” di valutare il danno conseguenza, avverte il liquidatore di valutare la dinamica infortunistica attentamente a motivo della demenza senile riferita dal figlio.

Reputo vergognoso tale atteggiamento posto in essere da un soggetto che deve curare SI’ gli interessi della compagnia (che significa non farla pagare di più di quanto deve e certo non di meno!) ma che oltre il valore tabellare di una frattura di femore e di polso non riesce a dire null’altro!

Un soggetto anziano che a motivo di un sinistro stradale, seppur deficiente cognitivamente, ma autonomo nella deambulazione, perde tale capacità, può essere valutato il 22% (che ricomprenderebbe anche la frattura di polso)? Si può ritenere esatta la valutazione del danno conseguenza nella sua interezza o è una valutazione del danno puramente anatomica con scarsa disfunzionalità (questo rappresenta il 22%, una mera valutazione tabellare che poteva fare lo stesso liquidatore della compagnia)?

Può la medicina Legale permettersi tali errori dai suoi rappresentanti “specialisti”?

Il fatto ancora più grave di questa faccenda è che il medico legale fiduciario della paziente. che era presente alla visita presso il fiduciario, ha riferito al figlio della sig.ra che era il massimo risultato che si poteva ottenere (sic!).

Povera Italia e povera medicina legale! Quale dignità merita una disciplina rappresentata da tali soggetti?

Quando poi un qualunque dr. Galipò redige una relazione di parte e chiede il 90% di danno come potrebbe la compagnia accettare questa disparità di valutazione?

Classica questione da Consulenza tecnica preventiva dove avrò il piacere di guardare in viso il collega medico legale di compagnia (se avrà il coraggio di presentarsi) e dove farò verbalizzare ogni opinione espressa sia dal ctu che dai ctp per poi pubblicarla sulle pagine di questo quotidiano.

Tra qualche mese leggerete su queste pagine quanto accaduto nella instauranda CTP (696bis) e spero di farvi leggere nuove “pillole di saggezza” medico legale che mettano una “pezza” a queste valutazioni capestro.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

Leggi la relazione

 

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1 commento

  1. Ero un medico d’ urgenza vittima di un frontale 14 maggio 2016 definito grande evento poli trauma con ricovero terapia intensiva ed ortopedico. Con esiti invalidanti, licenziamento dalla mia azienda per far valere il danno derivante da lucro cessante …dovrei andare in giudizio ma dai…colleghi…sono stata trattata da merce……

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