La Corte di Cassazione nella sentenza n. 35566/2017 ha stabilito che sono reato gli odori sgradevoli degli animali nel condominio

Una problematica sempre più diffusa quella legata ai proprietari maleducati o non sufficientemente attenti verso i propri animali domestici. Per la Cassazione le esalazioni sgradevoli possono integrare la fattispecie di cui all’art. 674 c.p.: non pulire le deiezioni dell’animale rappresenta un comportamento che costituisce reato punito anche penalmente.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 35566/2017 ha stabilito che il comportamento di una coppia è perseguibile riguardo alle esalazioni moleste provenienti dalle deiezioni canine nel giardino confinante delle parti civili.
Il Tribunale aveva condannato i due in concorso per il reato di cui all’art. 674 c.p., che condanna chi provoca emissioni di gas, vapori o fumo atti a offendere o imbrattare o molestare persone, che superano dunque il limite della normale tollerabilità configurato nell’ex art. 844 del codice civile.
Nel caso specifico il Tribunale ha affermato la responsabilità della coppia facendo riferimento appunto all’articolo 674 c.p. integrando le esalazioni maleodoranti provenienti dalla mancata pulizia e cura delle deiezioni di animali di grossa taglia nel cortile confinante con i vicini che hanno sollevato il caso.
La coppia dunque si è resa colpevole di mancata adozione di un comportamento idoneo nei confronti del vicinato. Il giudice ha motivato la sentenza sulla base della cattiva gestione delle deiezioni canine. La mancanza di un’adeguata pulizia aveva provocato nel cortile adiacente esalazioni che appunto superavano la tollerabilità, senza la necessità di effettuare accertamenti tecnici specifici.
 
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