Una ordinanza della Cassazione ha fornito chiarimenti in merito alle spese straordinarie per i figli laddove vi siano forti contrasti tra ex coniugi

Cosa accade nel caso in cui vi sia una forte conflittualità tra i ex coniugi, al momento di decidere delle spese straordinarie per i figli?
A tal proposito la Corte di Cassazione ha fornito dei chiarimenti importanti nell’ordinanza n. 25055/2017.
In essa, i giudici sostengono che vi sia l’estensione dell’obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, comprese quelle mediche e scolastiche. Ciò eviterebbe eventuali fonti di contenzioso in futuro.
Nel caso di specie, i giudici hanno respinto il ricorso di una donna, affidataria di tre figli minori.
La donna aveva censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva incluso, tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, non solo quelle sportive e/o ricreative, ma anche quelle mediche e scolastiche.

Secondo la ricorrente, il giudice non avrebbe tenuto conto che il genitore affidatario non ha l’obbligo di concertare con l’altro la determinazione delle spese straordinarie.

O almeno, non nei limiti in cui le stesse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli.
Una doglianza che gli Ermellini hanno ritenuto infondata.
Secondo i giudici, trattandosi di provvedimenti a tutela dei figli minori, trova applicazione il principio secondo cui gli stessi devono ispirarsi al criterio fondamentale dell’interesse morale e materiale della prole.
Pertanto, il giudice non è vincolato dalle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi.
È stato quindi inutile, per la ricorrente, censurare l’imposizione che le è stata fatta circa l’obbligo di concordare le spese straordinarie. La donna affermava infatti il carattere straordinario delle spese non implicasse un obbligo di concertazione preventiva tra i genitori.

In realtà, il principio in questione non ha carattere inderogabile.

È infatti sempre possibile che il giudice determini oltre alla misura anche le modalità con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge
Nel caso in esame, l’estensione dell’obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, incluse quelle mediche e scolastiche, è stata disposta a garanzia di entrambi i genitori.
Non solo. Il fine era anche quello di evitare eventuali fonti di contenzioso tra le parti, stante l’elevata conflittualità in atto tra le stesse.
 
 
 
 
 
Leggi anche:
DIVORZIO TROPPO CARO, AUMENTANO I SEPARATI IN CASA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui