Respinto il ricorso della Asl contro la sentenza che la condannava al risarcimento dei danni subiti da un uomo e dai congiunti per una tardiva diagnosi di melanoma maligno

La Cassazione, con l’ordinanza n. 27110/2021, si è pronunciata sul ricorso di un’Azienda sanitaria contro la decisione dei giudici del merito di accogliere la domanda risarcitoria avanzata da un uomo e dai congiunti per i danni sofferti in conseguenza della tardiva diagnosi di melanoma maligno ulcerato della cute, in fase di crescita nodulare, di cui il paziente era risultato affetto.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente deduceva, tra gli altri motivi:

  • l’erronea valutazione della malattia da parte del CTU, non avendo il medesimo accolto i rilievi formulati dal suo CTP, in particolare con riferimento alla “remissione della malattia” e alla “recidiva manifestatasi successivamente al quinquennio”;
  • che la corte di merito si era “limitata ad affermare l’ammissibilità della domanda di perdita di chances di guarigione”, senza nulla affermare “circa l’ammissibilità o meno della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza”;
  • che la stessa corte aveva liquidato il risarcimento sia del danno biologico che del danno da perdita di chances, a tale stregua realizzando una illegittima duplicazione risarcitoria in favore di controparte;
  • che, facendo riferimento alle Tabelle di Milano, il Collegio territoriale aveva erroneamente liquidato sia il danno biologico che il “venir meno dell’aspettativa di sopravvivenza”, nonché aumentato la somma liquidata a ristoro dei pregiudizi da “sofferenza soggettiva interiore” con “congiunta attribuzione della somma risultante dalla percentuale di personalizzazione (cfr. ultima colonna “aumento personalizzato)”.

I Giudici Ermellini, nel ritenere infondati i motivi del ricorso, hanno chiarito che il giudice del merito è tenuto “a valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce ‘altro da sé’)”. In base alla giurisprudenza di legittimità, “non potendo il relativo ristoro pecuniario mai corrispondere all’esatta commisurazione del pregiudizio arrecato, del danno non patrimoniale s’impone invero una valutazione esclusivamente in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., da condursi con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto giusta criteri (la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice) idonei a consentire altresì la c.d. personalizzazione del danno, al fine di addivenire ad una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata, rispondente al principio dell’integralità del ristoro, e pertanto non meramente simbolica o irrisoria o comunque non correlata all’effettiva natura o entità del danno ma tendente (in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno) alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento”.

A tale stregua, se duplicazioni risarcitorie si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte sulla base di diverse -meramente formali- denominazioni, esse viceversa non si configurano allorquando si fa luogo alla liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito ed incidenti sulla persona del danneggiato, giacché il principio di unitarietà del danno patrimoniale non va inteso nel senso dell’irrisarcibilità (rectius, non ristorabilità) anche solo di taluni dei diversi aspetti o voci integranti il danno non patrimoniale nello specifico caso concreto.

E’ dunque compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio subito dal danneggiato, individuando le ripercussioni negative verificatesi sul valore persona, e provvedendo al relativo ristoro.

Attenendo alla quantificazione (e non già all’individuazione) del danno, la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, e al fine di addivenire ad una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata, la scelta dei criteri di valutazione equitativa da utilizzare è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice. Al riguardo le Tabelle di Milano, la cui scelta è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui nell’avvalersene il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine “di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” , sono state ormai da tempo indicate da questa Corte quale idoneo parametro da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito, anche solo a fini di riscontro e verifica della liquidazione mediante il riferimento ad altre tabelle ovvero con altri criteri operata, consentendo di pervenire -con l’apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro- alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione -nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti- sul territorio nazionale.

Anche in caso -come nella specie- di applicazione delle Tabelle di Milano, nel liquidare in particolare il danno morale il giudice deve dare motivatamente conto del significato nel caso concreto preso specificamente in considerazione.

Orbene, dei suindicati principi nell’impugnata sentenza la corte di merito aveva fatto invero piena e corretta applicazione.

La redazione giuridica

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui

Leggi anche:

La responsabilità risarcitoria per mancato consenso informato

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui