La punibilità, in caso di violenza sessuale di gruppo, va estesa a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sul luogo ed al momento del reato

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, previsto dall’art. 609- octies c.p è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto, costituendo tale delitto una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella “partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis”, in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo.

Inoltre, non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest’ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 29096/2020 pronunciandosi sul ricorso di un minore contro il rigetto dell’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza con la quale era stata applicata al ragazzo la misura cautelare della custodia in istituto penitenziario minorile in relazione ai reati di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo.

Nell’impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi,  che la circostanza, riferita dalla persona offesa, di una videoripresa che sarebbe stata da lui effettuata durante la violenza sessuale di gruppo, non aveva trovato conferma né nelle dichiarazioni rese dai correi non imputabili né negli esiti dei controlli effettuati dalla Polizia Giudiziaria sui dispositivi di memorizzazione dei telefoni sequestrati ai quattro minori indagati; le complessive risultanze istruttorie, in definitiva, davano atto di una sua “presenza inerte” sul luogo della perpetrata violenza sessuale di gruppo, mera presenza che integrava l’ipotesi di una connivenza non punibile.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza inammissibile.

Dal Palazzaccio hanno chiarito che il concetto di “partecipazione”, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell’art. 609-bis c.p.), dovendo invece – secondo un’interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore – ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva.

Nella specie, l’ordinanza impugnata, aveva ritenuto, con argomentazioni congrue e logiche, che una situazione siffatta risultava in concreto emergere dalle risultanze probatorie nella vicenda in esame, “atteso che il ricorrente, presente nel luogo della perpetrata violenza sessuale durante tutto il tempo in cui si verificavano i fatti, imponeva sia un toccamento al seno alla persona offesa e realizzava anche un video dei fatti criminali, manifestando, in ogni caso, una chiara adesione alla violenza di gruppo che rafforzava il proposito criminoso del gruppo”.

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