Un’ordinanza della Corte di Cassazione si è espressa in merito alle multe effettuate con VistaRed e alle modalità con cui contestarle

Da quando esiste la tecnologia VistaRed, che controlla con il suo occhio elettronico i passaggi ai semafori e sanziona quelli avvenuti con luce gialla e rossa, sono arrivate piogge di multe.
Ma come possono essere contestate?
La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 25026/2017 ha precisato che è colui che si oppone alla sanzione che deve provare i difetti di costruzione, funzionamento e conformità degli apparecchi VistaRed.
Non è infatti il Comune che deve provare l’idoneità del dispositivo.
Pertanto, è valida la multa che viene effettuata a seguito della rivelazione del dispositivo VistaRed al semaforo.

Quanto alla regolarità della sua installazione, fa piena prova il collaudo effettuato dai pubblici ufficiali e non impugnato dal conducente.

Nel caso di specie, una conducente è riuscita a ottenere l’annullamento della multa che si era vista elevare per attraversamento col rosso al semaforo.
Il giudice a quo aveva ritenuto che il Comune non avesse adeguatamente dimostrato in giudizio che tutte le disposizioni per il montaggio dell’apparecchio VistaRed fossero state rispettate.
Non solo. Nemmeno l’idoneità della modalità di posizionamento e l’ubicazione esatta dello stesso erano state dimostrate.
Da qui il ricorso in Cassazione mosso dall’ente locale. Questo ha evidenziato che l’apparecchiatura utilizzata era di tipo omologato dal Ministero dei trasporti.
Inoltre, era stata installata secondo le prescrizioni dell’omologa, come risultava dalla documentazione prodotta.
Tra i documenti presentati vi era il decreto di omologa e il verbale di collaudo, e nessuno dei due è stato impugnato dalla multata.
La Corte, accogliendo le doglianze, ha richiamato alcuni precedenti (sentt. 4255 e 18825 del 2015).
Ha poi precisato che, “in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso”.

Inoltre, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino provati alcuni elementi.

Vale a dire il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni che ne impediscano il suo regolare funzionamento.
Per questa dimostrazione, non si potrà far leva su considerazioni legate all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia.
Per tale ragione, il giudice di appello ha errato nel ritenere che spettasse all’Amministrazione l’onere della prova.
Si tratta, infatti, di un onere probatorio che la normativa non richiede.
Per il Collegio, invece, è onere di chi contesta la multa dimostrare in che modo l’apparecchiatura VistaRed sia non conforme ai requisiti.
Infine, il giudice a quo ha omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato poco più di due mesi prima della rilevazione dell’infrazione.
Questo aveva attestato il regolare funzionamento dell’apparecchiatura VistaRed.
 
 
 
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