In base all’art. 275, comma 2 bis del c.p.p., è fatto divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere «se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni»

Ebbene, nel caso di specie, l’imputato aveva impugnato con ricorso per Cassazione la decisione del Tribunale del Riesame di Bologna, che aveva disposto l’applicazione, a suo carico, della misura carceraria, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, sebbene egli avesse già patteggiato una pena inferiore a tre anni di reclusione per il reato a lui ascritto (2 anni e 4 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa).
Occorre evidenziare che la disciplina normativa attinente alla modifica delle misure cautelari, in senso migliorativo o peggiorativo, dettata dall’art. 299 c.p.p., presuppone una costante verifica della perdurante legittimità della misura imposta, attraverso un costate ed aggiornato adeguamento dello status libertatis, o a seguito di “fatti sopravvenuti” o per eventuali modifiche della situazione processuale nonché dei presupposti o condizioni di legge, ovvero per fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice.
Si tratta – ricordano i giudici della Cassazione-, di un sistema condizionato dal principio rebus sic stantibus, per la necessità di adeguare costantemente la situazione cautelare alle modifiche sostanziali e/o processuali che intervengono nel corso del procedimento, nei confronti del soggetto sottoposto a misura personale coercitiva.
Ciò – a detta degli Ermellini – era sostanzialmente mancato nel caso in esame, per ragioni verosimilmente dovute anche all’inerzia delle parti in sede di procedimento incidentale di appello.

La decisione

A seguito dell’accordo sulla pena il Pubblico Ministero aveva dichiarato di rinunciare all’atto di appello, già proposto; senonché, in seguito, la difesa veniva a conoscenza del fatto che il Tribunale del Riesame, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a carico dell’imputato, omettendo così di operare quella necessaria e adeguata valutazione in ordine alla possibilità che la pena detentiva irrogabile al prevenuto, fosse o meno superiore ai tre anni, ma limitandosi a ritenere tecnicamente adottabile la misura della custodia cautelare più afflittiva solo in rapporto alla pena edittale del reato.
Di qui la necessità da parte del Tribunale di rivalutare la situazione cautelare dell’imputato, alla luce dell’intervenuta applicazione della pena concordata tra le parti, inferiore ai tre anni di reclusione e di per sé ostativa dell’applicazione della misura cautelare carceraria.
Per tali ragioni, il provvedimento impugnato è stato annullato e rinviato per un nuovo esame al Tribunale della libertà di Bologna.

La redazione giuridica

 
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