Era accusato del delitto di bancarotta fraudolenta, e successivamente condannato con sentenza confermata in appello. Ma a detta del difensore entrambe le sentenze di merito dovevano essere annullate per l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare

In effetti, dopo che la notifica presso il domicilio da lui dichiarato non era andata a buon fine, la stessa doveva essere rinnovata mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p. Ma così non è stato e pertanto, le predette sentenze andavano annullate.

Il giudizio della Cassazione

Ebbene, i giudici della Cassazione hanno accolto la doglianza con cui il difensore dell’imputato aveva eccepito la nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa notificazione di detto avviso.

Non vi è dubbio – affermano i giudici della Corte – che si tratti di un caso di nullità del procedimento di notificazione ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p., non già perché si sarebbe proceduto alla notificazione presso il difensore pur non ricorrendone i presupposti, non ricorrendo, cioè, l’impossibilità di esecuzione della stessa presso il domicilio dichiarato, ma piuttosto perché a monte non è stato possibile stabilire se detta impossibilità fosse sussistente o meno. Ed invero, nel caso di specie, non era stato possibile stabilire se si trattava di temporanea assenza, di trasferimento o altro, tale da renderne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia ai sensi del citato art. 161 comma 4 c.p.p.

L’impossibilità poteva, ad esempio, essere integrata anche dalla constatata assenza dai citofoni o dalle cassette postali del nominativo dell’imputato all’indirizzo indicato, espressiva di un definitivo mutamento del reale luogo di residenza (Sez. 6, sent. n. 33699/2017).

Ma il punto è un altro.

Gli Ermellini, hanno ricordato che “ai fini della integrazione della impossibilità della notificazione, non è sufficiente la semplice attestazione dell’ufficiale giudiziario di non aver trovato l’imputato, ma occorre un quid pluris concretantesi in un accertamento che lo stesso ufficiale giudiziario deve eseguire in loco e solo a seguito del quale, ove l’elezione di domicilio sia mancante o insufficiente o l’imputato risulti essersi trasferito altrove – definitivamente o temporaneamente poco rileva secondo i dettami delle Sezioni unite – è possibile attivare la seconda fase della procedura notificatoria di cui all’art. 161, comma 4 c.p.p. ossia la notifica presso il difensore”.

Detto in altri termini, è necessario che della verificata causa di impossibilità, qualunque essa sia, anche non definitiva, se ne sia dato conto nella relata di notificazione. Al contrario, l’assenza integra un’ipotesi di nullità.

Era quanto accaduto nel caso in esame ove la notificazione, per le predette ragioni, doveva intendersi nulla, con conseguente annullamento di entrambe le sentenze di condanna.

Processo da ricominciare.

La redazione giuridica

 

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