Air bag non funzionante ed estensione di responsabilità anche al fornitore (Cass. civ., sez. III, ord. interlocutoria, 6 marzo 2023, n. 6568).

La terza sezione della Cassazione civile, con l’ordinanza a commento, rimette alla Corte di Giustizia Europea la possibilità di estendere la responsabilità dal produttore al fornitore in caso di airg bag non funzionante.

La vicenda processuale trae origine dalla richiesta di risarcimento danni, subiti in seguito ad un sinistro automobilistico, in cui non ha funzionato l’air-bag del veicolo.

Nello specifico viene contestata, dinanzi ai Giudici di appello, sia l’esistenza dell’obbligo di chiamare in causa il produttore dell’air bag in questione sia la condanna del fornitore del veicolo.

Secondo la Corte d’Appello l’onere di individuazione del produttore non si esaurisce all’indicazione dei dati, ma include anche la chiamata in causa al fine di poter verificare se tali dati siano corretti, id est che il chiamato sia davvero il produttore.

La casa produttrice Ford, rappresentanza per l’Italia, impugna la decisione.

In Cassazione, considerata la particolarità della vicenda, attraverso l’Ordinanza interlocutoria qui in esame viene chiesto alla Corte di Giustizia  «se sia conforme all’art. 1, comma 1, direttiva 85/374/CEE – e, se non sia conforme, perché non lo sia – l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore».

La ricorrente lamenta in Cassazione la propria condanna quale produttrice e non anche quale fornitrice.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che il Giudice d’appello avrebbe correlato l’obbligo del fornitore del veicolo di chiamare in causa la casa produttrice al fatto che la convenuta avrebbe potuto essere estromessa solo dopo tale estensione del contraddittorio.

Secondo parte ricorrente il testo del D.P.R. n. 224 del 1988 art. 4, comma 1, indica come presupposto della responsabilità del fornitore la mancata individuazione del produttore; e nel caso in esame l’individuazione di quest’ultimo non sarebbe stata controversa.

La decisione della Corte territoriale prende le mosse dalla condivisione dell’interpretazione del D.P.R. n. 224 del 1988 art. 4 adottata dal Tribunale nel senso che “estende al fornitore la responsabilità del produttore quando questi non sia individuato” per “assicurare al consumatore una tutela più ampia”, cosicché il fornitore, per “liberarsi dalla responsabilità in questione”, non risulta obbligato soltanto a indicare i dati identificativi del produttore, ma deve altresì provvedere a chiamarlo in causa “al fine della sua ‘individuazioné (accertamento) in sede giudiziale e della propria conseguente estromissione”.

Preliminarmente gli Ermellini evidenziano l’erroneità dell’interpretazione del D.P.R. n. 224 del 1988 art. 4, nel senso che il fornitore abbia l’obbligo non solo di fornire al consumatore i dati identificativi del produttore, ma altresì di chiamare in giudizio quest’ultimo “al fine della sua ‘individuazioné (accertamento) in sede giudiziale e della propria conseguente estromissione”.

La norma richiamata, statuisce al comma 1: “Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto“.

La pronuncia impugnata lascia intendere sussistente la responsabilità di Ford Italia per il suo trovarsi in una posizione “equiparata a quella del produttore non evocato”.

E’ dunque prospettabile che l’attore abbia in effetti agito nei confronti di Ford Italia non quale fornitrice, bensì quale produttrice di un’automobile che sarebbe stata difettosa.

Se Ford Italia è stata convenuta come produttrice, la sua condanna al risarcimento come correlata “alla stessa responsabilità del produttore”, può confermarsi. Tuttavia, la qualificazione come produttrice per Ford Italia non è sostenibile sulla base dell’omessa chiamata in causa di Ford WAG.

Al riguardo viene evidenziato che “Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione”. Questa norma appare rispecchiare direttamente il contenuto della direttiva 85/374/CEE, sia con riferimento agli introduttivi considerando, sia con riferimento all’art. 3 della direttiva stessa.

Ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi.

La direttiva CEE chiarisce che il termine ” produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

Nel caso in esame, allora, Ford Italia S.p.A. condividerebbe la qualità di produttrice di Ford WAG “apponendo il proprio nome”, in modo del tutto evidente, al prodotto, così realizzando quella “autopresentazione” cui si riferisce D.P.R. n. 224 del 1988 art. 3, comma 3, sulla scia del comma 1 dell’art. 3 della direttiva 85/374/CEE.

Si tratta dunque, enfatizza la Cassazione, della identificazione di un corretto equilibrio, essendo di per sé la lettera della norma unionale (e dunque, della conformata norma interna) compatibile sia alla soluzione interpretativa di legittimità, sia a quella prospettata dal ricorrente.

Pertanto, viene accolta  la richiesta della ricorrente in ordine alla proposizione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, del primo quesito prospettato dalla ricorrente stessa: se sia conforme all’art. 3, comma 1, direttiva 85/374/CEE – e, se non sia conforme, perché non lo sia l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore.

Avv. Emanuela Foligno

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