La Corte di Cassazione si è espressa in materia di aquaplaning e incidenti stradali, specificando se in questi casi c’è o meno rapporto di causalità

Quante volte sarà capitato di provare personalmente il fenomeno dell’ aquaplaning alla guida della propria auto? Sicuramente tante, ma non sempre (per fortuna) ciò può sfociare in un incidente stradale.

Ma quando questo accade, si può ritenere che vi sia un rapporto diretto di causalità con il fenomeno dell’ aquaplaning?

A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione, che ha fornito delle importanti precisazioni in merito con la sentenza n. 1229/2018 del 12 gennaio scorso.

Per la Cassazione l’aquaplaning è una causa sopravvenuta idonea a escludere il rapporto di causalità.

Ciò significa che l’aquaplaning deve essere considerato un evento eccezionale e imprevedibile, in quanto tale idoneo a interrompere il collegamento causale tra la condotta dell’automobilista e gli eventi dannosi derivanti dalla reazione della sua auto all’allagamento della sede stradale.

È bene però ricordare, come rammentano i giudici, che a tal fine occorre che l’automobilista abbia rispettato le regole che disciplinano la circolazione stradale.

E che, di conseguenza, i danni non possano in alcun modo dirsi conseguenza diretta della sua condotta di guida.

Nel caso di specie i giudici si sono occupati del caso di un uomo. Questi era imputato per l’investimento di due automobilisti che si trovavano lungo la carreggiata a seguito di un incidente.

I due erano rimasti coinvolti nel sinistro a causa della scarsa visibilità del manto stradale e degli allagamenti provocati dalle forti piogge.

Ebbene, per i giudici non bisogna dimenticare che le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità non vanno identificate solo nelle cause che innescano un percorso causale del tutto autonomo da quello determinato dall’agente.

A queste, infatti, vanno ricondotti anche “quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente”.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, anche l’aquaplaning va considerato come un elemento idoneo a interrompere il nesso di causalità tra le condotte dell’automobilista e gli eventi lesivi.

 

 

 

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