La giurisprudenza della Suprema Corte, negli anni, si è discostata dai principi sanciti nel 2008 in merito al relazione tra unitarietà del danno non patrimoniale e integralità del risarcimento

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, nel novembre del 2008, si sono occupate con le sentenze n. 26972 e seguenti, di unitarietà del danno non patrimoniale. Gli Ermellini hanno elaborato i criteri di selezione del danno non patrimoniale risarcibile, facendo chiarezza sui casi ammissibili a risarcimento e sulle condizioni di risarcibilità di un danno non patrimoniale.

Nello specifico, la Cassazione ha preso in considerazione come criterio di selezione quello della lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto. Tale fattispecie annovera il danno biologico e i danni da perdita o compromissione del rapporto parentale in caso di morte o grave invalidità del congiunto. Vi rientrano, inoltre, il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza.

La Suprema Corte ha precisato che il danno non patrimoniale rappresenta una categoria generale, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie “variamente etichettate”.

I principi di unitarietà del danno non patrimoniale e l’esigenza di garantire l’integralità del risarcimento, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, non sempre, tuttavia, sono di agevole utilizzazione per il Giudice. In particolare quando questi si trova a dover determinare, mediante criteri che non possono che essere equitativi, il “congruo” risarcimento del danno effettivamente subito.

Tale operazione viene realizzata utilizzando tabelle, che consentono al giudice di dare concretezza alla sua valutazione equitativa. La stessa Corte di Cassazione ha attribuito, in particolare, vocazione nazionale alle tabelle del Tribunale di Milano.

In seguito alle sentenze del novembre 2008, tuttavia, la Corte si è allontanata dai principi delle decisioni in esse stabilite, affermando una vera e propria autonomia concettuale di alcune voci di danno ed evidenziando due orientamenti distinti.

Il primo orientamento ribadisce l’unitarietà del danno non patrimoniale. Il secondo di approccio, invece, pone l’accento sulle diverse componenti del danno, con particolare riferimento alla fattispecie di “danno morale”.

Per approfondire le differenze tra tali orientamenti consigliamo la lettura dell’articolo dell’Avv. Leonardo Bugiolacchi (Unitarietà del danno non patrimoniale=integralità del risarcimento).

 

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