In base alla pronuncia della Cassazione, costituisce attività venatoria anche il semplice vagare o il soffermarsi in un’area di caccia.

Con la sentenza n. 26348/2017 la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’esercizio della attività venatoria fornendo dei chiarimenti importanti.

La vicenda

Nel caso di specie, la Provincia di Roma aveva irrogato ad un soggetto una sanzione. Ciò era avvenuto a seguito della violazione dell’art. 31 della legge n. 157 del 1992. Ovvero, della legge sulla tutela della fauna e sulla regolamentazione della attività venatoria.

L’uomo l’avrebbe esercitata “senza aver proceduto alla preventiva annotazione della giornata di caccia sull’apposito tesserino”. In seguito alla sanzione, il cacciatore aveva impugnato la sanzione.

Egli aveva evidenziato di “non aver provveduto a tale annotazione in quanto all’arrivo degli accertatori egli non stava procedendo ad alcuna attività venatoria, essendo nei pressi della propria autovettura con il fucile scarico e riposto dentro al fodero”.

Ebbene, il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione proposta dal cacciatore. Tuttavia, la sentenza era stata ribaltata dalla Corte d’appello.

Quest’ultima aveva ritenuto che “la circostanza pacifica in base alla quale egli, nel frangente, si aggirava all’interno di un’area di caccia con il fucile in mano, costituiva esercizio venatorio nel senso descritto dalla L. n. 157 del 1992, art. 12, comma 3”.

Ai sensi di tale disposizione, “è considerato esercizio venatorio il vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla”.

Il cacciatore, ritenendo la decisione ingiusta, si è rivolto in Cassazione. Quest’ultima ha però ritenuto infondato il suo ricorso, rigettandolo.

Evidenziava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto che il “vagare o soffermarsi” con i mezzi destinati all’esercizio della caccia configurasse “esercizio di attività venatoria nel senso considerato dalla disposizione violata”.

Pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal cacciatore.

La sentenza è stata integralmente confermata. Il ricorrente, infine, è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

TROPPI SILENZI SUI BAMBINI VITTIME DELLA CACCIA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui