Non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell’animale; al proprietario del cane ucciso è riconosciuto il danno morale e il danno da morte

Una donna conviene in giudizio dinanzi il Tribunale di Fermo il suo vicino di casa chiedendo il risarcimento di euro 65.000,00 per i danni patiti a seguito dell’aggressione da parte del cane di proprietà dello stesso.

Riferiva la danneggiata che mentre passeggiava con il suo cagnolino veniva aggredita da un cane di taglia grossa “ tipo maremmano” che mordeva il suo cane volpino ferendolo a morte e successivamente aggrediva con numerosi morsi anche la donna facendola cadere a terra.

Si costituivano in giudizio il proprietario de cane maremmano e la Compagnia assicuratrice.

La causa veniva istruita attraverso prove testimoniali e CTU medico-legale sulla danneggiata, all’esito il Tribunale di Fermo accoglieva parzialmente la domanda della donna riconoscendo una responsabilità concorsuale nella misura del 50% e condannava il proprietario del cane maremmano al pagamento di €. 4.336,33 oltre interessi legali e compensava tra le parti le spese di giudizio.

La donna ricorre in appello dinanzi la Corte di Ancona (Corte Appello Ancona, sez. II, sentenza n. 900 del 9 settembre 2020), che considera il ricorso fondato.

La donna lamenta l’errata quantificazione dell’invalidità temporanea e permanente e l’errata attribuzione di corresponsabilità nell’evento.

La Corte territoriale rammenta che la responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di animali per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ovverosia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità.

Ne deriva che l’attore-danneggiato deve solo provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale.

Non è sufficiente, per liberarsi dalla responsabilità, la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale.

Difatti, e sul punto la giurisprudenza è chiara e concorde -evidenzia il Tribunale-, la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, si fonda non su un comportamento o un’attività, ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l’animale, il cui limite risiede nel caso fortuito.

E per caso fortuito deve intendersi un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità.

Non può, dunque, parlarsi di caso fortuito nello svolgersi dell’aggressione alla donna, ma è pacifica l’esclusiva responsabilità del proprietario del cane maremmano nel verificarsi dell’evento.

Il maremmano, privo di museruola, era legato ad una panchina e, pur volendo sostenere che la rottura del guinzaglio sia in teoria un evento difficilmente prevedibile, in realtà dalle foto in atti si evince che il guinzaglio era vecchio e usurato, e comunque se il cane fosse stato munito di museruola, e il proprietario vigile e attento, le conseguenze dell’aggressione sarebbero state certamente diverse.

Inoltre vi è da considerare che la testimonianza oculare resa ha confermato che la danneggiata non si avvicinava alla panchina dove era seduto il convenuto con il cane maremmano, ma che camminava a circa 15-20 metri di distanza.

Accertata, dunque, la responsabilità del cane maremmano, il Tribunale ritiene fondata anche la doglianza della donna circa l’errore della CTU sul mancato riconoscimento della perdita del valore affettivo patito.

Il cagnolino ucciso rappresentava un valore affettivo importante per la donna, e deve dunque essere considerato anche “il legame affettivo con l’animale e ciò che rappresentava “.

Il danno complessivo subito dalla donna viene pertanto quantificato in € 3.637,15 (di cui € 2.271,81 per danno biologico permanente e € 1.365,34 per danno biologico temporaneo), danno che appare equo personalizzare con un aumento di ulteriori €. 1.200,00 (pari al 33% sul danno totale) per danno morale.

Quanto poi alla morte dell’animale, ritiene la Corte che deve essere risarcito il pregiudizio non patrimoniale cagionato dalla perdita dell’animale d’affezione, in quanto conseguente alla lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente tutelato.

Ed invero – viene specificato – ha assunto sempre più’ consistenza, nel vivere comune e nella sensibilità collettiva, il rapporto affettivo tra l’uomo e l’animale, cosicché sul piano giuridico non possa considerarsi come futile la perdita dell’animale e restare priva di tutela la perdita addebitabile a comportamento colposo altrui.

L’impossibilità di continuare la relazione con l’animale, ha procurato alla proprietaria dell’animale un danno esistenziale che viene quantificato in via equitativa in € 5.000,00.

La sentenza qui a commento si presenta impeccabile e condivisibile sotto ogni profilo. Meritevole, in particolare, per la sensibilità dimostrata nei confronti della perdita dell’animale d’affezione.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Cane privo di guinzaglio nel locale, nessuna responsabilità del titolare

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui