In caso di feto nato morto, la liquidazione del danno viene effettuata considerando la perdita di una relazione affettiva potenziale e non il danno da perdita parentale

In tal senso si è espressa la Suprema Corte (sez. III Civile, ordinanza n. 22859 del 20 ottobre 2020). Si segnala, in allineamento, “Feto nato morto: perdita di rapporto parentale o perdita di chance?” – Tribunale di Lecce, sentenza n. 1899 del 18 agosto 2020 – , pubblicato su questo stesso sito il 15 ottobre 2020.

Una coppia di coniugi conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena la Struttura ospedaliera addebitandogli la responsabilità per la morte intrauterina del feto.

Il Tribunale di Siena rigetta la domanda rilevando l’insussistenza di elementi di responsabilità a carico dell’Ospedale e insussistenza del nesso eziologico tra evento e danno.

I coniugi ricorrono in appello e la Corte, dopo il rinnovo della CTU, accoglie il gravame e riconosce il risarcimento dei danni a favore dei coniugi condannando l’Azienda sanitaria al risarcimento dei danni nella misura di euro 82.000 ciascuno.

La decisione viene impugnata in Cassazione per il mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale nel caso di figlio nato morto.

La Corte territoriale ha applicato le tabelle di Milano come punto di riferimento determinando l’importo riconosciuto nella misura pari alla metà del minimo in considerazione del fatto che si trattava della morte di un feto, evidenziando “il mancato instaurarsi di un oggettivo (fisico e psichico) rapporto affettivo”.

Ha poi richiamato la decisione di legittimità n. 12717 del 19 giugno 2015 dalla quale si evince che nel caso di figlio nato morto, nella liquidazione della perdita del rapporto parentale le tabelle milanesi prevedono una forbice che “consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la qualità dell’intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale con la persona perduta”.

Nella stessa decisione si fa presente che nel caso di feto nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale, ma non anche una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento, all’interno della forbice di riferimento.

Pertanto l’indicazione fornita in quella decisione al giudice del rinvio riguardava la possibilità di parametrare il risarcimento all’interno della forbice di riferimento, nel caso di relazione affettiva concreta, mentre la diversa ipotesi di figlio nato morto, esprime il differente caso della relazione affettiva potenziale, rispetto alla quale non vi è una tabellazione espressa da parte del Tribunale di Milano.

Nel caso di feto nato morto – secondo la Corte territoriale – è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale e non anche una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare la misura del risarcimento, e la Suprema Corte condivide tale decisione.

Inoltre, in tema di danno non patrimoniale, qualora il Giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell’effettuare la personalizzazione, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto.

Il parametro tabellare può essere variato in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l’”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate.

In buona sostanza, la decisione qui a commento, che senz’altro farà molto discutere, afferma che la morte di un feto non può essere equiparata alla morte di un figlio.

Ciò che rileva, secondo l’assunto della Cassazione, è la circostanza che in caso di figlio nato morto manca un rapporto fisico e psichico oggettivo tra lo stesso e i genitori.

Conseguentemente, viene risarcita la privazione di una relazione affettiva che, nei fatti, è solo potenziale, essendo mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita.

Per tali ragioni il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a malasanita@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Feto nato morto: perdita di rapporto parentale o perdita di chance?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui