Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, di natura vessatoria, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi

La vicenda è stata trattata dal Tribunale di Taranto, sez. II penale, sentenza n. 611 del 3 agosto 2020.

Il Pubblico Ministero del Tribunale di Taranto citava a giudizio un uomo per il reato di lesioni personali avendo cagionato trauma contusivo mano destra con frattura del IV metacarpo, trauma auricolare sinistro, contusione regione zigomatica sx, escoriazioni braccio dx e sx e contusioni ginocchio dx e sx, alla propria convivente.

All’uomo venivano inoltre contestate reiterate aggressioni fisiche, vessazioni, umiliazioni e costrizione nei rapporti sessuali nei confronti della convivente.

L’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere la colpevolezza certa, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’uomo in ordine ai reati lui contestati.

Oltre ai due ricoveri ospedalieri, di cui è stata fornita prova nel procedimento, in realtà gli episodi di violenza consumati dall’uomo nei confronti della donna erano frequenti, quasi quotidiani.

Difatti, quotidianamente l’uomo non perdeva occasione di strattonare, di schiaffeggiare la donna per i motivi più disparati, ad esempio perché non gli piaceva ciò che aveva cucinato.

L’uomo scatenava questa violenza nei confronti della donna per le motivazioni più disparate; rientrava la notte in casa molto tardi, ed era sempre alterato perché aveva bevuto; in una circostanza rompeva la porta del bagno a testate.

Ancora, l’uomo spesso quando rientrava di notte, svegliava la vittima e la obbligava a consumare rapporti sessuali; oppure le chiedeva di consumare rapporti sessuali in orari del giorno in cui la donna non gradiva per la presenza dei bambini.

In sede di esame del difensore della parte civile, la donna maltrattata ha dichiarato di essersi affidata alle cure di uno Psicologo e, successivamente, del Centro Psichiatrico dell’Ospedale.

All’esito dell’escussione della donna, il Giudice ha acquisito agli atti i certificati medici dei ricoveri ospedalieri subiti dalla stessa.

La versione dei fatti fornita dalla vittima appare lineare e priva di contraddizioni.

Le lesioni subite trovano riscontro nella documentazione medica acquisita agii atti che ha dato prova delle lesioni relative alla frattura del metacarpo e della perforazione timpanica.

Non vi sono dubbi, quindi, in ordine alla sussistenza delle lesioni contestate, che vengono ritenute aggravate poiché inserite in un contesto di violenze che la donna era costretta a subire quasi quotidianamente.

La stessa vittima ha chiaramente descritto gli episodi di violenza subiti, senza cadere mai in contraddizione; ha ribadito più volte l’assiduità di queste aggressioni, anche in periodo di gravidanza allorquando veniva picchiata anche con calci sulla pancia.

Dunque la versione dei fatti fornita dalla donna ha ricevuto riscontro non solo dalla prova documentale, che fa fede fino a querela di falso trattandosi di certificazione medica, ma anche dalla deposizione resa dai testi esaminati.

Al riguardo, il Tribunale richiama la decisione di legittimità n. 10457/2015, con la quale viene statuito che “quanto indicato dall’art. 192, comma 3, c.p.p. non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, le quali, dopo una valutazione della credibilità della vittima e dell’attendibilità di quanto riferito dalla medesima, ove adeguatamente motivate, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato”.

Si ha prova, pertanto, anche della consumazione da parte dell’imputato del delitto di maltrattamenti in famiglia proprio alla luce della frequenza in cui avvenivano gli episodi di violenza perpetrati dall’uomo ai danni della vittima.

La versione dei fatti fornita dall’uomo viene ritenuta dal Tribunale “bizzarra e confusionaria”.

Integra l’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo.

Nello specifico, raggiunta la prova che l’uomo sottoponeva la vittima a sofferenze fisiche e psicologiche con condotte abituali e reiterate nel tempo, almeno per un anno, il Tribunale lo dichiara colpevole e ritiene sussistente l’aggravante.

La particolare natura e specie dei delitti realizzati, maturati in un contesto familiare e, dunque, particolarmente allarmanti e spiccatamente offensivi dei valori sociali protetti dall’ordinamento; la severità del danno recato alla persona offesa, la quale è apparsa – a distanza di mesi dall’accaduto – ancora visibilmente scossa e destabilizzata, impediscono la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

L’uomo viene inoltre condannato a ristorare i danni fisici e morali patiti dalla vittima, con rinvio alla sede civilistica per la concreta liquidazione.

Avv. Emanuela Foligno

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