La Corte di Cassazione si è espressa con una sentenza sui casi in cui, avendo un avvocato la casella pec piena, un atto debba ritenersi notificato

Se un avvocato ha la casella pec piena, un atto può ritenersi notificato comunque?
Per la Corte di Cassazione, III sezione Penale, che lo ha specificato nella sentenza n. 54141/2017, sì.
Per la Corte, infatti, la mancata consegna di un atto è imputabile al legale. Questi avrebbe dovuto verificare lo spazio su disco e dotarsi di un servizio alert che lo avvertisse qualora vi fosse una casella pec piena.
Per i giudici, quindi, deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notifica via PEC se la mancata consegna è dovuta alla casella pec piena del destinatario.
Nel caso di specie, il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice di riesame, aveva confermato l’ordinanza del GIP di convalida del sequestro preventivo di un’area demaniale marittima che era stata poi lastricata antistante l’Hotel di proprietà degli attori e soggetta a vincolo paesaggistico.
I due indagati hanno impugnato il provvedimento in Cassazione. Questo perché lamentavao che al proprio difensore non fosse mai pervenuto l’avviso di fissazione camerale, celebrata dinanzi al tribunale di Livorno.
Circostanza, questa, che integrante una nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., travolgente il provvedimento in esame.

Per i giudici, tuttavia, il motivo con cui il difensore si duole del mancato ricevimento dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale fissata in tribunale è da ritenersi infondato.

Ciò poiché dagli atti è emerso che le tre notifiche all’avvocato, tutte effettuate al suo indirizzo di posta elettronica tramite PEC, furono trasmesse con esito “mancata ricezione”.
Da ulteriori accertamenti sugli avvisi estrapolati dal sistema delle notifiche telematiche, era emerso che tale mancata ricezione era dovuta alla casella pec piena del destinatario. Circostanza che aveva comportato il rifiuto del messaggio da parte del sistema.
Il Collegio ha quindi ricordato i “requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno” e gli obblighi che a costui vengono imposti. Obblighi che sono finalizzati espressamente a garantire il corretto funzionamento della casella Pec.
Non solo. Il “soggetto abilitato esterno”è tenuto ai sensi dell’art. 20 del d.m. n. 44/2011, anche a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che debba disporre di uno spazio disco minimo definito da apposite specifiche tecniche.

Oltre a ciò, deve dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella PEC e a verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.

Pertanto, la mancata consegna è imputabile al destinatario. Soprattutto nel caso in cui costui non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza.
Inoltre, laddove la trasmissione via PEC non vada a buon fine, per causa imputabile al destinatario, dovrà trovare applicazione l’art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012. Secondo tale articolo, le notificazioni e le comunicazioni “sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”.
Nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione.
Questo in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell’avvenuto deposito.
 
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario.
 
 
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