Una ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti riguardo ai casi in cui il lavoro festivo può valere come straordinario

In merito al lavoro festivo, la Corte di Cassazione coglie l’occasione per fare delle precisazioni con l’ordinanza n. 28983 del 04/12/2017.
Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso di alcuni dipendenti di un comune della provincia di Catania. In questa occasione, i giudici hanno riaffermato un principio consolidato in merito alla possibilità per i lavoratori turnisti alle dipendenze delle regioni e degli enti locali di poter usufruire delle maggiorazioni previste in caso di lavoro festivo.
I ricorrenti, infatti, avevano chiesto la possibilità di cumulare l’indennità dovuta per il lavoro a turno dei giorni di festa con il compenso previsto dall’art. 24 dello stesso contratto collettivo.
Quest’ultimo prevede la maggiorazione dello stipendio per il disagio derivante dal lavoro festivo.

La Corte di Cassazione, però, ha respinto il ricorso, citando a sostegno della sua decisione anche diverse sentenze (20 novembre 2012, n. 20344; 30 novembre 2012, n. 21524.

In continuità con un indirizzo consolidato “secondo cui per i dipendenti del Compatto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, in funzione dell’esigenza di continuità del servizio (come i ricorrenti: dipendenti comunali appartenenti alla Polizia Municipale), ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come, ad esempio, in quella domenicale), deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi dell’art. 22 del CCNL di Compatto del 14 settembre 2000, con il compenso previsto dal successivo art. 24 dello stesso contratto”.
Inoltre, sostengono i giudici, “è stato precisato che l’art. 22 cit. detta la speciale disciplina da applicare alle prestazioni rese – di regola e in via ordinaria – dai lavoratori turnisti, prevedendo, per l’ipotesi di prestazione in giornata festiva infrasettimanale, l’applicazione dell’art. 22, comma 5, del CCNL cit”

Tale articolo andrebbe a compensare il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione.

Questo speciale regime, sostengono i giudici, ha la sua ratio nel fatto che i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro “possono essere chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro”.
“Invece, l’art. 24 si applica alle situazioni nelle quali il lavoro non viene prestato entro il limite del normale orario di lavoro e quindi non riguarda i lavoratori turnisti, come si desume chiaramente dalla formulazione del testo della clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, ove si fa riferimento proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale e gli si assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio”.
 
 
 
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