Il decreto legge sulle intercettazioni ha sancito una novità importante: il divieto assoluto di trascrivere i colloqui tra avvocato e cliente

Con l’approvazione preliminare del decreto attuativo sulle intercettazioni da parte del Consiglio dei Ministri, arriva un cambiamento importante per i colloqui tra avvocato e cliente.
Riguardo a questi ultimi, infatti, viene sancito il divieto assoluto di trascrizione.
Questa maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni che avvengono nei colloqui tra avvocato e cliente è la diretta conseguenza dall’estensione dei confini del divieto di attività di intercettazione nei confronti del difensore, che viene sanzionata con l’inutilizzabilità.
Le garanzie di libertà del legale sono attualmente regolate dal codice di procedura penale, che se ne occupa all’articolo 103.

L’attuale formulazione della norma, in particolare, stabilisce nello specifico quali siano i casi in cui sono invece possibili ispezioni e perquisizioni negli uffici dei difensori.

Inoltre, sancisce che presso di essi non è possibile procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa.
Fanno eccezione i documenti che costituiscano corpo del reato. Oppure, quelli che l’autorità giudiziaria, nell’accingersi entro i limiti predetti a eseguire un’ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, debba avvisare a pena di nullità il Consiglio dell’ordine del luogo.
Ciò deve avvenire affinché il presidente o un consigliere da questi delegato possa assistere alle operazioni.
A queste procede personalmente il giudice o, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero.

L’articolo 103 si interessa anche delle intercettazioni, e stabilisce che non è permesso intercettare conversazioni o comunicazioni dei difensori. Così come i colloqui tra avvocato e cliente.

Inoltre, stabilisce che la corrispondenza tra imputato e difensore non può essere né sequestrata né in alcun modo controllata. Questo, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato, e che i risultati delle ispezioni, delle perquisizioni, dei sequestri o delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni che non rispettano quanto appena detto sono inutilizzabili.
Su questa norma specifica si sviluppa la riforma. Questa aggiunge inoltre che, ferma restando l’inutilizzabilità, il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni comunque intercettate non può essere trascritto, neanche sommariamente.
Ne consegue, pertanto, che nel verbale delle operazioni, andranno indicati solo la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
 
 
 
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