La soluzione della controversia instaurata dall’avvocato per il recupero del credito professionale insoddisfatto spetta al giudice ordinario, anche se la prestazione riguarda una controversia di natura tributaria

In caso di controversia instaurata dall’avvocato per recuperare il credito professionale insoddisfatto vantato nei confronti del proprio cliente per prestazioni stragiudiziali in materia tributaria, la giurisdizione è del giudice ordinario.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione – sezioni unite civili – con l’ordinanza n. 25938/2018. Per gli Ermellini, infatti, il contenzioso volto ad ottenere l’adempimento di un obbligo di natura squisitamente civilistica, nascente da un contratto di prestazione d’opera stipulato tra soggetti privati, è del tutto distinto dalla controversia di base, di natura tributaria, nel cui ambito le prestazioni sono state svolte. Inoltre, è eterogeneo rispetto alla materia, concernente i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, che il legislatore attribuisce alla giurisdizione tributaria.

Nel caso esaminato, dunque, a nulla valeva il richiamo fatto dal resistente all’art. 14 del d.lgs 150/2011.

Tale norma individua come competente, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la sua opera. La disposizione, tuttavia, a detta della Cassazione, è qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione.

Inoltre, i Giudici del Palazzaccio precisano che la controversia cui si riferisce l’articolo 14 riguarda la liquidazione delle spettanze dell’avvocato svolte in un giudizio civile. O che si pongono in stretta correlazione con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale. Resta invece esclusa l’attività stragiudiziale civile che non abbia detta natura. Così come quella svolta nel processo penale e amministrativo o davanti a giudici speciali.

Non appare neppure pertinente, per fondare la giurisdizione del giudice tributario, il riferimento alla giurisprudenza di legittimità che devolve alla giurisdizione delle commissioni tributarie la cognizione della controversia sulle somme liquidate a titolo di spese processuali. Nel caso in esame, infatti, non vi era alcuna connessione tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base. Da qui la remissione delle parti davanti al Giudice ordinario.

 

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