Una sentenza della Cassazione sui danni punitivi potrebbe fare da apripista e introdurre questo principio di derivazione anglosassone anche in Italia

Visto come “un esempio di apertura tra diverse giurisdizioni”, come dichiarato dal vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, la sentenza della Cassazione sui danni punitivi potrebbe fare da apripista per l’introduzione di questo principio anche nel nostro paese.
La sentenza della Cassazione sui danni punitivi (n. 16601/2017) è stata accolta da pareri eterogenei.
“La sentenza segna un cambio di orientamento della Cassazione civile – ha dichiarato Federico Busatta dello studio Gianni, Origoni & partners – e apre la porta, sul piano pratico, al riconoscimento di sentenze straniere che riconoscessero anche “punitive damages” a beneficio del danneggiato. Sarà interessante osservare se e come un tale precedente orienterà le future decisioni della Corte di Cassazione (e delle corti d’appello e dei tribunali)”.
Non tutti, però, la pensano allo stesso modo.
Secondo Micael Montinari, dello studio Portolano Cavallo, in assenza di riforme legislative “è improbabile che in Italia possano essere riconosciuti danni ulteriori a quelli che compensano un’effettiva perdita patrimoniale o morale, ma non escludo che qualche giudice riconosca in casi italiani il danno punitivo sulla base di questo precedente”
Ma il risarcimento dei danni punitivi come funziona nei paesi in cui è previsto?
“I punitive damages – spiega l’avvocato Tami Lyn Azorsky, dello studio Dentons Usa – non sono volti a risarcire la parte danneggiata. Al contrario, la loro finalità è quella di punire il responsabile e di avere un’efficacia deterrente anche nei confronti dei terzi, affinché non compiano illeciti simili”.
E quanto al risarcimento? Ebbene, l’importo non è deciso da un giudice ma da una giuria ed è liquidato in relazione alla situazione finanziaria della società condannata o in relazione all’importo dei profitti ottenuti come conseguenza del comportamento illecito.
Alcuni, come Silvio Martuccelli, ordinario di diritto privato alla Luiss e socio responsabile del contenzioso di Chiomenti, ricordano che, seppur innovativa, la sentenza sui danni punitivi ha già trovato parzialmente riscontro nell’introduzione di altre norme nel passato recente.
Secondo Martuccelli, infatti, “la decisione potrà certamente esercitare una influenza sulle future scelte del legislatore italiano: peraltro, la funzione non esclusivamente riparatoria, ma anche sanzionatoria, ovvero preventiva e deterrente, del rimedio risarcitorio si è già affacciata nel nostro ordinamento attraverso l’introduzione di norme che commisurano il risarcimento non solo al pregiudizio concretamente subito e provato dal danneggiato, ma anche ad altri indici quali la gravità dell’offesa, la malizia del danneggiante, il profitto lucrato da quest’ultimo (se superiore al pregiudizio subito dal danneggiato)”
In ogni caso, se tale novità ci sarà, non sarà priva di certi limiti. Secondo Sara Biglieri, dello studio Denton Italia “il cambiamento di rotta della Cassazione era da tempo nell’aria. Come chiariscono le Sezioni unite, però, ciò non significa che i giudici italiani potranno liberamente riconoscere in Italia l’applicazione dei punitive damages. L’ingresso dei punitive damages nel sistema italiano non sarà infatti senza limiti: il giudice italiano dovrà verificare che il giudice straniero abbia liquidato i punitive damages sulla base di un’espressa previsione normativa dell’ordinamento straniero (principio di legalità) che identifichi il perimetro della fattispecie (tipicità) e ponga dei limiti quantitativi alla condanna (prevedibilità). Ciò che è ancora più importante è che ci sarà sempre un controllo da parte delle Corti d’appello sulla proporzionalità del risarcimento rispetto al danno subito dal danneggiato”.
Secondo l’avvocato Filippo Danovi, infine, la decisione della Cassazione costituisce “un ulteriore passo avanti nella disciplina delle ipotesi di responsabilità non soltanto dal punto di vista del soggetto leso (e quindi con un necessario parametrarsi ai danni in concreto subiti) ma anche dal punto di vista del responsabile dell’evento lesivo”
Importante far notare che, di danni punitivi, si è discusso ampiamente nel corso del convegno del Consiglio superiore della magistratura, a Roma. In questa occasione, Legnini – vicepresidente del Csm, ha affermato l’importanza di questa sentenza nell’ottica di un’apertura positiva verso le altre giurisdizioni “che sarà con tutta probabilità anche nel futuro studiata come un paradigma delle modalità con cui il giudice deve fronteggiare queste nuove sfide”.
C’è comunque chi, all’interno del Csm, si mostra cauto. È il caso di Alessio Zaccaria, consigliere del Csm, secondo il quale “la sentenza non apre ai danni punitivi in Italia ma alla possibilità di dare ingresso alle sentenze straniere. È, però, un primo passo”.
 
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