La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito al danno da perdita del congiunto, specificando in quali casi debba essere provato

Il danno da perdita del congiunto deve essere sempre provato? A tale domanda ha risposto una ordinanza della Corte di Cassazione, la numero 907/2018.

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto è necessaria l’allegazione e la prova di chi lo domanda, afferma la Corte.

Secondo i giudici, infatti, il danno da perdita del congiunto “quale tipico danno – conseguenza non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in re ipsa)”.

Nonostante ciò, specifica la Corte, il danno per la perdita del rapporto parentale è comunque un pregiudizio che si proietta nel futuro.

Pertanto, è consentito tenere conto degli elementi oggettivi forniti dal danneggiato ricorrendo a valutazioni prognostiche e presunzioni.

In ogni caso, i giudici hanno specificato un elemento importante. Vale a dire che è indispensabile che il danno da perdita del congiunto venga descritto compiutamente.

Non solo. Occorre anche che i suoi elementi costitutivi vengano allegati e provati, facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.

Ai fini della liquidazione, poi, occorre procedere a una valutazione equitativa basata su alcuni elementi specifici.

In primis, l’intensità del vincolo familiare. Poi la situazione di convivenza e ogni ulteriore circostanza rilevante. Vale a dire: consistenza del nucleo familiare, abitudini di vita, età della vittima e dei superstiti, eccetera.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ritenuto che il danno da perdita del congiunto fosse in re ipsa.

Pertanto, che dovesse spettare in assoluto e secondo il criterio presuntivo ai “parenti stretti” del defunto.

Sulla base di tale assunto, aveva quindi liquidato la medesima somma indiscriminatamente in favore di ciascuno dei fratelli del lavoratore deceduto a seguito di un incidente verificatosi nella cava ove svolgeva le proprie mansioni.

È quindi attesa, alla luce di quanto esposto, una nuova decisione sul punto che tenga conto di quanto statuito dalla Corte di cassazione.

 

 

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