Che rischi corre chi decide di divulgare la relazione extraconiugale diffondendo filmati intimi? La Corte di Cassazione si è espressa a riguardo.

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 7856/2018, ha fornito alcune interessanti precisazioni in merito al reato di diffamazione in relazione alla diffusione di filmati intimi.

Secondo i giudici, la divulgazione della relazione extraconiugale corredata anche dalla possibilità di visionare filmati di momenti intimi tra i due amanti, assume un valore offensivo della reputazione.

Nel caso di specie, un soggetto era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di “diffamazione”. Questo era stato commesso ai danni di una donna.

Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per la diffusione di filmati intimi nell’ambiente di vita della donna.

Tramite essi aveva reso nota “la notizia di aver avuto una relazione con lei e di essere in possesso di filmati che lo ritraevano in momenti di intimità” con la stessa.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato si è rivolto in Corte di Cassazione.

Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe erroneamente confermato la sua responsabilità penale.

Il tutto, senza tenere in considerazione il fatto che “la persona offesa aveva avuto necessità di ripristinare la propria immagine di moglie e madre di famiglia”.

Inoltre, avrebbe dovuto essere rigorosamente esaminata l’attendibilità delle sue dichiarazioni.

Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell’uomo.

Per la Corte, infatti, il giudice d’appello aveva correttamente motivato la propria decisione.

Essa si fondava sulle dichiarazioni rese dai testimoni, in particolare. Questi “avevano riferito di aver incontrato l’imputato, che aveva loro parlato della sua relazione con la donna, proponendo, altresì di visionare alcuni filmati relativi a momenti di intimità intrattenuti con lei”.

Per gli Ermellini, dunque, il comportamento dell’imputato era stato “correttamente giudicato diffamatorio”.

E ciò dal momento che “la divulgazione della relazione extraconiugale, per di più corredata a comprovata anche dalla possibilità di visionare filmati di momenti intimi dei due amanti, assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione”.

Reputazione che, scrivono i giudici, è “intesa come il senso della propria dignità personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella considerazione sociale”.

Pertanto, questa relazione è per i giudici “significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati”.

 

 

 

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