La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per gli eredi del cliente del legale, di pagare una parcella ridotta

Gli eredi del cliente del legale sono tenuti a pagare la parcella dell’avvocato solo per la parte inerente alle attività svolte prima del decesso. Vale a dire che, dopo la morte del de cuius, il debito non può più essere qualificato come debito ereditario e il suo pagamento non può essere chiesto agli eredi solo in quanto tali.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, che ha affrontato l’argomento con la sentenza numero 1749/2018 del 24 gennaio scorso.

Se gli eredi del cliente del legale decidono di conferire all’avvocato il mandato a proseguire la causa, ci si trova di fronte a un nuovo mandato professionale. Da questo, dunque, non potrà scaturire alcun debito ereditario.

Della parcella per le attività maturate successivamente al decesso del de cuius, pertanto, l’erede risponde solo se e nei limiti in cui abbia conferito il nuovo mandato professionale, da solo o insieme agli altri eredi.

Nel caso di specie, l’avvocato ha dovuto accontentarsi di ricevere il pagamento della parcella decurtata. Il tutto tenendo conto delle sole attività precedenti al decesso del cliente.

L’erede convenuto in giudizio, infatti, non ha mai ammesso di aver conferito un mandato in proprio al legale. Né quest’ultimo ha mai sostenuto di aver ricevuto tale nuovo incarico.

Di fronte a tale situazione, secondo la Cassazione, pretendere che gli eredi del cliente del legale paghino i compensi maturati successivamente al decesso dell’assistito non è possibile.

Sarebbe, affermano, “una impropria trasposizione di piani diretta ad estendere la responsabilità dell’erede convenuto oltre il debito ereditario a prescindere dalla prova che questi da solo o con gli altri eredi avesse conferito un nuovo incarico”.

 

 

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