Se in giudizio viene fatta valere una circostanza temporale e la fotografia non reca la data, la controparte non ha l’onere di disconoscerla e può limitarsi a contestare la circostanza dedotta.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28665/2017, ha fornito delle precisazioni importanti riguardo alle fotografie prodotte in giudizio. La controparte può disconoscerle? A riguardo i giudici hanno fatto il punto con la pronuncia in oggetto.

Se in giudizio viene fatta valere una circostanza temporale e la fotografia non reca la data, la controparte non ha l’onere di disconoscerla. Essa può limitarsi a contestare la circostanza dedotta.

La vicenda

Nel caso di specie, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti della Provincia di Oristano. Il suo scopo era ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro stradale.

Il soggetto ha evidenziato di aver percorso, con la propria moto, una strada provinciale e di aver transitato su una buca non segnalata, perdendo il controllo del mezzo e cadendo.

In seguito alla caduta aveva riportato delle lesioni.

Ebbene, il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dal conducente. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello, che aveva ritenuto che la buca in questione non fosse presente al momento del sinistro.

Ciò in quanto, per i giudici, era stata “artatamente creata” dal conducente stesso in data successiva e, quindi, fotografata. L’attore aveva sostenuto ciò tramite delle fotografie prodotte in giudizio, le quali però non recavano alcuna data.

La Corte d’appello aveva evidenziato, inoltre, che “i rilievi della polizia stradale erano assistiti da fede privilegiata” e che dagli stessi era emerso come la strada non presentasse alcuna buca al momento del sinistro.

Ritenendo la decisione ingiusta, il conducente della moto ha fatto ricorso in Cassazione.

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello non aveva dato corretta applicazione all’art. 2712 c.c..

Ciò in quanto l’efficacia probatoria della fotografia “è subordinata all’esclusiva volontà della parte contro la quale è stata prodotta e quindi al mancato disconoscimento della conformità della fotografia ai fatti che la riproduzione tende a provare”.

Dunque, per il ricorrente, la Provincia di Oristano avrebbe avuto l’onere di disconoscere la conformità della fotografia stessa ai fatti di causa.

E questo a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, la fotografia stessa fosse priva di data.

Non è tutto. Il ricorrente ha sostenuto che, con la sentenza n. 20943 del 2009, “la fotografia non disconosciuta costituisce prova legale della sua conformità alle cose e luoghi rappresentati, sicchè il giudice non può prendere in considerazione prove contrarie alle risultanze di quella legale”.

Tuttavia, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’uomo, ritenendolo infondato.

Infatti, le fotografie prodotte in giudizio devono essere conformi alla cosa o al fatto rappresentato e deve essere la fotografia stessa a dimostrare quanto affermato.

Secondo la Cassazione, dunque, dalla fotografia “deve emergere anche il dato temporale”.

Di conseguenza, a detta della Cassazione, l’onere di disconoscimento, di cui all’art. 2712 c.c., sorge solo laddove la fotografia rappresenti il fatto allegato.

Vale a dire, laddove rappresenti “la circostanza che a quella determinata data fosse presente la buca allegata”.

Se la fotografia, invece, non è in grado di rappresentare la circostanza fatta valere in giudizio, la controparte ha solo l’onere di contestare la circostanza stessa, senza dover necessariamente disconoscere la fotografia.

Nel caso in esame, era stata fatta valere una circostanza temporale e le fotografie prodotte in giudizio non recavano la data in cui la stessa era stata scattata.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha escluso che la Provincia di Oristano avesse l’onere di disconoscere espressamente la fotografia stessa, ai sensi dell’art. 2712 c.c.

In base a tali evidenze, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal conducente, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.

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