La Corte di Cassazione aggiunge un ulteriore tassello al tema del reato di stalking, facendo riferimento ai casi in cui la vittima, per paura, assume un atteggiamento tranquillo.

Con la sentenza n. 27466/2018 la Cassazione ha fornito ulteriori precisazioni circa il reato di stalking, I giudici hanno specificato che anche in presenza di una vittima conciliante, che si mostra tranquilla per paura di ritorsioni, il reato si configura ugualmente.

Infatti, per gli Ermellini, l’atteggiamento apparentemente tranquillo della vittima, volto a non aggravare la situazione, non determina il venir meno dello stalking ove sussistano gli elementi del reato.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte ha affrontato il caso di una donna, nei confronti della quale ha confermato la condanna sia per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. che per quello di danneggiamento aggravato.

In Cassazione l’imputata ha però censurato la sentenza di condanna. In particolare, nella parte in cui non avrebbe tenuto conto dell’atteggiamento tranquillo della persona oggetto di stalking. Questa aveva sempre risposto alle sue telefonate ritenute moleste, intrattenendosi anche a parlare con lei.

Inoltre, la persona offesa non aveva cambiato numero, dimostrando di non aver subito dai comportamenti della donna alcun turbamento psicologico.

Per l’imputata, dunque, tutti questi elementi andavano a suo favore.

Per la Cassazione, però, il motivo di impugnazione non merita accoglimento.

Infatti, la persona offesa aveva confermato che, dinanzi alle pressanti e reiterate telefonate della donna, e alla luce della propria fragilità psicologica, non era riuscita a opporti.

Il suo presunto atteggiamento da ‘ vittima conciliante ’, dunque, derivava da una certa debolezza oltre che dalla paura.

Non solo. Il teste ha chiarito che non aveva potuto cambiare numero di telefono per motivi di lavoro, avendo moltissimi clienti che erano a conoscenza di quel recapito telefonico.

Pertanto, la motivazione dei giudici a quo, che la Cassazione ritiene scevra da vizi, ha poi esaminato tutti gli aspetti della fattispecie incriminante.

Sono emerse a questo punto le numerose precauzioni cui la persona offesa era stata costretta per prevenire e o rimediare ai comportamenti molesti dell’imputata.

Oltre ai cambiamenti nella propria vita e nelle proprie abitudini, senza contare un perenne stato d’ansia e paura cagionato dall’imputata.

I giudici, inoltre, si pronunciano anche sulle contestazioni circa il reato di danneggiamento aggravato, ex art. 635 c.p. in relazione all’art 625, n. 7 c.p..

Infatti, avendo il danneggiamento, in ipotesi, riguardato automobili parcheggiate sulla pubblica strada ed esposte alla pubblica fede questa fattispecie esula dalla depenalizzazione di cui al d.lgs. 7/2016.

Pertanto, è dunque perseguibile d’ufficio.

 

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