La soggettività passiva ICI non può estendersi oltre la quota di proprietà dell’immobile, nonostante il possesso della restante percentuale a titolo di mero amministratore, fino al raggiungimento della maggiore età dei proprietari effettivi

La CTR della Puglia, a conferma della decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2006, relativamente alla parte eccedente la quota di proprietà immobiliare (pari al 33%) pervenuta alla contribuente per successione ereditaria del coniuge.
In particolare, I giudici tributari, avevano rilevato che:” ferma restando la responsabilità tributaria di quest’ultima, per la sua quota ereditaria, non altrettanto poteva dirsi per la quota di proprietà (66%) spettante agli altri chiamati all’eredità, nipoti minorenni del de cuius. Una diversa conclusione non poteva neppure fondarsi sul fatto che la donna detenesse la quota predetta (il 66%) al solo scopo di amministrarla ed accantonarne i frutti fino all’accettazione dell’eredità da parte dei minori, una volta diventati maggiorenni”.
Contro siffatta decisione il Comune presentava ricorso di legittimità lamentando proprio la violazione di legge, per non avere la commissione tributaria regionale considerato che il presupposto impositivo ICI era costituito dal possesso dell’immobile, nella specie ascrivibile per intero alla contribuente, che lo amministrava percependone i frutti; e in ogni caso, quest’ultima era tenuta in solido al pagamento dell’intero tributo, dunque anche oltre la quota di spettanza, secondo quanto stabilito dall’art. 36 del D.Lgs. n. 346/1990 in tema di imposta di successione e donazione.

Il motivo non è stato accolto dalla Cassazione.

È dirimente osservare – affermano i giudici Ermellini- che la soggettività passiva del tributo in questione è delineata dall’art. 3 d.lgs. n. 504/92 secondo il quale sono tenuti al pagamento dell’imposta il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sull’immobile. In quanto volta alla predeterminazione legale di un elemento tassativo, così da non poter essere fatta oggetto di interpretazione estensiva alcuna”.
Non vale allora, al Comune, obiettare che l’art. 1 D.Lgs. 504/92 individua invece, il presupposto dell’imposta nel “possesso” di fabbricati, aree edificabili e di terreni agricoli; dal momento che quest’ultima disposizione non attiene alla soggettività passiva ai fini ICI, bensì al presupposto oggettivo del tributo, con conseguente necessità che il possesso dell’immobile sia pur sempre attribuibile al proprietario ovvero al titolare di un diritto reale sul bene.
Al contrario, il solo espletamento di funzioni di amministrazione per conto di minori non attribuiva alla donna il possesso degli immobili nella loro interezza ed in correlazione all’esercizio su di essi della proprietà o di altro diritto reale.
La corte territoriale tributaria, aveva perciò correttamente osservato che la soggettività passiva ICI della contribuente non poteva estendersi oltre quota, cioè oltre il 33% dell’immobile a lei pervenuto per successione del marito; là dove, per la quota restante, tale soggettività doveva essere individuata in capo agli altri chiamati all’eredità, ma soltanto se e quando costoro avessero accettato l’eredità.
Neppure è fondata l’eccezione di responsabilità solidale in capo alla ricorrente, ai sensi degli artt. 7 e 36 del D.L.gs 346/90. Tali disposizioni si pongono, infatti, in deroga ai principi generali della responsabilità e dell’obbligazione solidale, così da non poter essere applicate oltre la stretta materia da esse disciplinata, appunto, individuabile nell’imposta di successione.
Il ricorso è stato perciò rigettato, con vittoria della contribuente.

La redazione giuridica

 
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