Una sentenza della Corte di Cassazione si è espressa in merito alla indennità sostitutiva del preavviso fornendo maggiori chiarimenti a riguardo

Il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso è dovuto a prescindere dal danno?
Per la sezione lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 28524/2017) nel rapporto di agenzia, la parte che subisce il recesso ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso.
E questo, indipendentemente dalla sussistenza di un danno.
Il recesso senza preavviso intimato da una delle parti attribuisce alla parte che subisce il recesso il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
Questo deve avvenire a prescindere dall’effettiva sussistenza del pregiudizio che l’indennità stessa è destinata a ristorare.

Fermo restando, comunque, che tale indennità è prevista quale conseguenza automatica del recesso con effetto immediato, intimato dalla controparte, non assistito da giusta causa.

Nel caso di specie, la Cassazione ha accolto il ricorso di una società avverso la sentenza di merito.
Questa la condannava a corrispondere a un promotore finanziario, in ragione del rapporto instaurato e poi cessato, più di 900 euro oltre interessi e rivalutazione.
L’indennità sostitutiva “è correlata proprio all’essere lo scioglimento del rapporto conseguenza della volontà della parte e che essa ha la funzione di risarcire in modo preventivo e automatico il danno che può derivare dal recesso senza preavviso”.

Nella sentenza si legge inoltre che la disciplina collettiva e quella individuale, “non hanno introdotto alcuna previsione derogatoria alla naturale funzione dell’istituto, di predeterminazione in via automatica e preventiva del danno derivante dal recesso senza preavviso intimato da una delle parti”.

“Infatti – si legge – l’accordo collettivo stabilisce espressamente il diritto al preavviso da parte della casa mandante in ipotesi di recesso dell’agente e, in caso di recesso con effetto immediato, il diritto della parte non recedente ad una somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso”.
Analogamente, il contratto individuale stabilisce in ipotesi di recesso con effetto immediato non assistito da giusta causa, il diritto della parte non recedente alla indennità sostitutiva del preavviso.
I giudici hanno quindi accolto il ricorso. “Deve, pertanto, escludersi – affermano – che il diritto alla indennità in oggetto possa venire meno sulla base di considerazioni attinenti alla effettiva sussistenza del pregiudizio che l’indennità in questione è destinata a ristorare, posto che – si ribadisce – tale indennità è prevista in favore della parte non recedente quale conseguenza automatica e predeterminata del recesso con effetto immediato, intimato dalla controparte, non assistito da giusta causa”.
 
 
 
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