Prendere l’autostrada senza pagare il pedaggio, dichiarando l’impossibilità di adempiere al pagamento per mancanza di denaro contante, può integrare il reato di insolvenza fraudolenta

Chi prende l’autostrada con l’intento di non pagare il pedaggio, dissimulando il proprio stato di insolvenza, rischia una condanna per insolvenza fraudolenta. Il reato, peraltro, risulta aggravato qualora la condotta sia ripetuta e svolta per un periodo significativo.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 38467/2018. I Giudici Ermellini si sono pronunciati, nello specifico, sul ricorso presentato da due uomini condannati, in sede di merito, ai sensi dell’art. 641 del codice penale.

Gli imputati erano rispettivamente il conducente di un veicolo e l’amministratore della società proprietaria del mezzo. Il primo, autore materiale della condotta, era accusato di aver preso più volte l’autostrada senza pagare il pedaggio. L’uomo era solito passare nella corsia riservata, dichiarando la momentanea impossibilità di adempiere al pagamento per il mancato possesso di denaro contante.

Nel ricorrere per cassazione i legali della difesa avevano contestato, tra l’altro, l’erronea applicazione della legge penale per l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato. La condotta di dissimulazione dello stato di insolvenza, infatti, non sarebbe stata configurabile. Inoltre, non sarebbe stata provata la consapevolezza dell’inadempimento da parte del conducente. A loro avviso si sarebbe configurato un mero inadempimento contrattuale.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di rigettare l’impugnazione in quanto infondata.

In base alla giurisprudenza di legittimità, infatti, chi prende in consegna il talloncino al momento dell’ingresso in autostrada aderisce all’offerta contrattuale proveniente dal gestore del servizio autostradale.

La Cassazione ricorda poi che la prova della preordinazione dell’inadempimento può essere desunta anche da argomenti induttivi ricavabili dal contesto dell’azione. In tale ambito anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza. Ciò si verifica quando, fin dal momento della stipula del contratto, sia già maturo nel soggetto l’intento di non far fronte agli obblighi conseguenti.

Nel caso esaminato, il reiterato passaggio nella corsia riservata si configura come univocamente indicativo della volontà di contrarre un’obbligazione con il proposito di non adempierla. Di qui la conferma della condanna stabilita dai Giudici del merito.

 

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