Secondo i giudici di Cassazione, chi si rende responsabile di un sinistro con danni alla persona causato da una inversione a U risponderà del reato di lesioni personali.

Se il soggetto che compie una inversione a U causa un sinistro con danni alla persona, egli dovrà rispondere di lesioni personali. A dirlo è la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 18410/2018.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato. Questi era stato condannato per lesioni colpose. Un fatto aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale.

Il soggetto aveva, infatti, effettuato una manovra di inversione a U vietata all’altezza di un dosso.

Facendo ciò, aveva urtato il conducente di una moto che sopraggiungeva sulla medesima corsia.

Questi, a seguito dell’impatto, era caduto riportando lesioni e un’invalidità permanente in misura del 50%.

In Cassazione, l’imputato ha lamentato che il giudice a quo, che lo aveva ritenuto interamente responsabile, non avesse valutato la velocità tenuta dalla moto.

Velocità che a suo avviso andava appurata per verificare la presenza di un concorso di colpa.

Per il ricorrente, infatti, sarebbe stata necessaria una consulenza tecnica per appurare se il motociclista, a una velocità inferiore, avrebbe potuto evitare l’impatto.o.

La Cassazione ha poi precisato che il Tribunale avesse ritenuto che le testimonianze rese in dibattimento e i rilievi fotografici e metrici eseguiti immediatamente dopo l’incidente fossero sufficienti a escludere tale concorso di colpa.

Il motociclista non avrebbe potuto infatti contenere o evitare le conseguenze dannose subite in conseguenza dell’impatto con l’auto dell’imputato.

Questi, infatti, aveva messo in atto una condotta definita “criminale” dai giudici, attuando la inversione a U che aveva causato il sinistro.

Alla luce di tali incontrovertibile dato, lo stato dei luoghi fa escludere ogni eventuale concorso di colpa della persona offesa.

Il motociclista infatti stava affrontando un tratto di strada caratterizzato da un dosso o ponte. Pertanto, non aveva la visuale libera per avvistare la manovra dell’automobilista in tempo. E, quindi, evitarla.

Infatti, in uno spazio ridotto di poche decine di metri, solo procedendo a una velocità ridottissima e  impropria rispetto all’andamento della strada percorsa, il motociclista avrebbe potuto contenere i gravissimi danni conseguiti.

Pertanto, la decisione del Tribunale appare ai giudici di Cassazione ben motivata rispetto al materiale probatorio. Questo dunque resiste alle censure del ricorrente, non essendo neppure censurabili in sede di legittimità gli accertamenti di fatto compiuti in sede di merito.

 

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