Per gli Ermellini può configurarsi il delitto di maltrattamenti in famiglia se i figli sono costretti ad assistere a continue discussioni tra i genitori.

La Corte di Cassazione, VI sezione penale, nella sentenza n. 18833/2018, ha fornito chiarimenti sul reato di maltrattamenti in famiglia, specificando come litigare davanti ai figli possa effettivamente configurarlo.

Come ricordano i giudici, la c.d. violenza assistita di cui i bambini sono vittime può comportare gravi ripercussioni negative nella loro crescita.

In questo caso, litigare davanti ai figli, dal momento che costituisce un maltrattamento non indiretto, costituirà reato se verrà provato rigorosamente che l’agire (in ipotesi) illecito, sia connotato dalla c.d. abitualità. Esso dovrà inoltre essere idoneo a offendere il bene giuridico protetto dall’incriminazione.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una donna imputata e condannata in concorso con il convivente per maltrattamenti in famiglia ai danni dei loro due figli minori.

Secondo i giudici di merito, infatti, i maltrattamenti consistevano nel litigare davanti ai figli. Non solo. Essi erano obbligati a vivere in un clima di continua tensione e paura.

I minori erano costretti ad assistere “alle reiterate manifestazioni di reciproca conflittualità realizzate nell’ambito del rapporto di convivenza” tra i genitori.

Esse si realizzavano “mediante ripetuti episodi di aggressività fisica e psicologica, con condotte vessatorie e continui litigi, minacce e danneggiamenti di suppellettili, loro violente liti”.

Ebbene, per la Corte d’Appello, anche se le violenze non avevano mai investito direttamente i bambini, questi dovevano considerarsi vittime di “violenza assistita”.

Ciò in quanto erano costretti ad assistere passivamente alle feroci dispute.

Questo è stato stabilito nonostante il consulente tecnico del P.M. avesse verificato l’assenza nei piccoli di segnali di disagio familiare.

Una circostanza, questa, spiegabile con il periodo relativamente breve oggetto delle condotte contestate. Oltre che con il fatto che “talune forme di imbarazzo” potrebbero non essere state colte dal consulente.

La donna, in Cassazione, ha però contestato proprio la configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p.. Ciò in quanto nel caso in esame la condotta maltrattante non si è tradotta in comportamenti vessatori rivolti verso i figli.

Tuttavia, la Cassazione ricostruisce il profilo del reato di maltrattamenti in famiglia a partire dal bene giuridico protetto.

Pertanto, ha ricordato come l’incriminazione comprenda tutti i soggetti che fanno parte della sfera familiare. Che, in quanto tali, rischiano un pregiudizio alla propria integrità psico-fisica.

Ne consegue che litigare davanti ai figli e creare un clima di ansia e tensione possa cagionare loro dei traumi.

Per i giudici, quindi, non vi è dubbio che il delitto di maltrattamenti possa configurarsi anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente ai figli minori. Basta che li coinvolgano (solo) indirettamente.

È sufficiente che siano spettatori involontari di liti feroci per essere vittime di c.d. violenza assistita.

Ovviamente, nel caso di specie, essendo il maltrattamento fondato da una relazione solo indiretta, sarà necessaria una prova rigorosa. Essa dovrà dimostrare che l’illecito abbia cagionato uno stato di sofferenza di natura psicofisica nei minori,

Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello si è limitata a riprendere le conclusione del consulente tecnico. Il tutto senza aver verificato se il rapporto conflittuale esistente fra i genitori avesse avuto valenza maltrattante.

Dunque, la sentenza deve essere annullata per difetto di motivazione.

Tuttavia, poiché il reato risulta medio tempore estinto per prescrizione, non è necessario alcun rinvio.

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

CONFLITTUALITÀ GENITORIALE, SENZA CAMBIAMENTI I FIGLI RESTANO AI SERVIZI SOCIALI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui