La Cassazione dice addio alle agevolazioni per il contribuente che aliena la casa acquistata per comprare la nuda proprietà di un altro immobile

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17148/2018, ha fornito dei chiarimenti importanti riguardanti la nuda proprietà.

Nello specifico, gli Ermellini hanno deciso l’addio ai benefici se, prima di 5 anni, il contribuente aliena la casa acquistata per comprare la nuda proprietà di un altro immobile.

Pertanto, è legittimo il recupero a tassazione effettuato dall’Agenzia delle Entrate. Una conclusione, questa, non modificata dalla destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

La vicenda

Nel caso di specie, i giudici hanno accolto il ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate. Questo era rivolto contro la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello dalla stessa proposta.

La sentenza di prime cure aveva accolto il ricorso di un contribuente. Quest’ultimo era finalizzato all’annullamento dell’avviso di liquidazione con cui era stata revocata l’agevolazione IVA per l’acquisto della prima casa.

Ebbene, per la CTR sussisteva il mantenimento del diritto alla fruizione dell’agevolazione. E questo anche se il contribuente, dopo averne fruito in occasione dell’acquisto di una prima casa, aveva in seguito alienato tale unità immobiliare. Il soggetto aveva anche acquistato, entro il termine di un anno dall’alienazione, la quota indivisa di un quarto della nuda proprietà di altro immobile.

Infine, aveva richiesto di avvalersi nuovamente dell’aliquota di imposta ridotta.

Dunque, l’agevolazione è mantenuta anche dopo il trasferimento dell’immobile e il successivo acquisto della nuda proprietà dell’immobile. Tuttavia, secondo la CTR, ciò vale solo laddove venga dimostrata la destinazione da parte dell’acquirente di tale ultimo immobile ad abitazione principale come avvenuto nel caso in esame

Il parere della Cassazione

Di diverso avviso sono gli Ermellini. Questi, interpellati dall’Agenzia delle Entrate, hanno menzionato quanto stabilito dall’art. 1, nota II bis, comma quarto, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 1986, n. 131.

La Cassazione sostiene che il menzionato quarto comma, prevede la perdita dell’agevolazione anche in caso di trasferimento dell’immobile acquistato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto.

Questo però vale a meno che, entro un anno dall’alienazione, il contribuente non proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

La norma, tuttavia, non si applica anche agli acquisti di diritti reali di godimento sul bene. Essa si limita a richiedere l’acquisto di un immobile da destinarsi ad abitazione principale.

Per tale ragione, il riferimento al termine “acquisto” per indicare l’operazione con la quale si consente a un soggetto l’esercizio del diritto di proprietà su un bene, porta a ritenere quanto segue.

L’atto necessario affinché il contribuente eviti la decadenza dell’agevolazione sulla prima casa di cui ha fruito in precedenza, è rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l’uso di un’abitazione in via piena ed esclusiva.

Pertanto, la Cassazione afferma quanto riportato,

“La decadenza dall’agevolazione prima casa prevista dall’art, 1, nota II-bis), quarto comma, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con dpr 26 aprile 1986, n. 131, per aver il contribuente trasferito per atto a titolo oneroso o gratuito l’immobile acquistato con l’agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto non è evitata qualora, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con tale agevolazione, proceda all’acquisto della nuda proprietà di altro immobile”.

Il contribuente, dopo aver alienato prima del decorso del termine di cinque anni l’immobile acquistato con il beneficio della prima casa, ha acquistato, entro un anno da tale alienazione, la nuda proprietà di altro immobile. Ebbene, nel caso di specie, il nuovo acquisto non assume rilevanza ai fini del mantenimento dell’agevolazione fruita.

Per gli Ermellini a nulla rileva la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale.

E ciò, in quanto non strumentalmente collegata all’atto di acquisto e indipendentemente dal fatto che tale acquisto ha interessato solo una quota minoritaria dei diritti di nuda proprietà.

 

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