Pene non inferiori a 12 anni per chi procuri volontariamente danni tali da cancellare la riconoscibilità della vittima

E’ approdato da pochi giorni in Senato il disegno di legge introduce il reato di omicidio di identità, ovvero il reato integrato dall’alterazione del viso della vittima e/o di elementi che ne consentono la riconoscibilità.
Il provvedimento fa seguito all’appello lanciato da Carla Caiazzo, la donna bruciata dall’ex compagno mentre era incinta. Caiazzo aveva scritto al presidente della Repubblica, Mattarella, chiedendogli di sollecitare il legislatore a individuare una nuova figura di reato “che punisca severamente coloro che, nel loro intento delittuoso, colpiscono le donne e, soprattutto, le cancellano dalla società civile”.
La richiesta della Caiazzo è stata raccolta da un gruppo di senatrici bipartizan, guidate da Laura Puppato, prima firmataria del ddl. Il testo proposto prevede l’introduzione nel codice penale degli articoli 577 bis, 577 ter e 577 quater.
La nuova normativa mira in particolare a fornire una tutela più adeguata prevedendo pene di minimo 12 anni di reclusione per chiunque, in modo volontario, procuri al volto di una persona danni parziali o totali, tali da modificarne le caratteristiche; la pena viene aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi dall’ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dalla parte dell’unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente. In caso di condanna è prevista, inoltre, l’interdizione dalle professioni e la perdita del diritto di eredità e del diritto agli alimenti.
La proposta, che come sottolineato dalla senatrice Puppato è stata sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari con un’unanimità che non ha precedenti nella presente legislatura, contiene anche la previsione dell’istituzione di un Osservatorio permanente finalizzato alla prevenzione delle aggressioni con sfregio.
“Il disegno di legge – ha spiegato Puppato – colma un vuoto normativo e rappresenta un unicum anche in campo europeo. Il volto distrutto e volutamente sfregiato per sempre ha il valore di una morte civile, inferta con inaudito cinismo e frutto o causa, sopra ogni cosa, della volontà violenta di restare unici padroni dell’io profondo della vittima che si sarebbe voluta possedere. Per tali atti non bastano le pene previste per la lesione grave o gravissima subita in qualunque altre parte del corpo umano. Non perché, ovviamente, non sia grave ogni atto lesivo di una persona, ma perché lo sfregio del volto va a incidere profondamente sull’identità fisica, sociale e psicologica”.

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