Se si ammala, il cliente potrà ottenere la restituzione della somma pagata. Entra infatti in gioco l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 del codice civile.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 18047/2018, ha fatto il punto in merito al risarcimento da parte del tour operator in caso di partenza saltata per malattia.

Secondo i giudici, infatti, il cliente che ha acquistato un pacchetto turistico “all inclusive” da un tour operator e che, a causa di una malattia improvvisa non è più in grado di partire, potrà ottenere la restituzione della somma pagata.

Ciò in quanto entra in gioco l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 del codice civile.

La vicenda

La Cassazione, nel caso di specie, ha respinto il ricorso di un tour operator nei confronti del quale era stata disposta dai giudici di merito la restituzione della somma a una coppia di clienti.

Questi ultimi avevano acquistato presso la società un pacchetto turistico “all inclusive”.

Tuttavia, la partenza saltata per malattia di uno dei due aveva convinto la coppia a richiedere un risarcimento.

In Cassazione, la società rileva che la mancata partecipazione al viaggio non era dipesa da fatti relativi all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Si era trattato infatti di un impedimento soggettivo del fruitore della prestazione.

Questo, pertanto, non avrebbe potuto secondo la ricorrente comportare un effetto completamente liberatorio/risolutorio in suo favore.

Secondo gli Ermellini, invece, il giudice a quo ha correttamente inquadrando la fattispecie in esame in una ipotesi specifica.

Quella in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore.

In merito a questo, i giudici hanno chiarito l’importanza della causa in concreto.

Questa viene intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato.

Nel caso in esame, il giudice a quo, nella valutazione della causa e dei motivi che avevano indotto all’acquisto del pacchetto turistico, ha dato forma al concetto di “causa concreta del contratto”. Una causa che è attinente all’aspetto della funzione economico – sociale del negozio giuridico posto in essere.

In relazione al gravissimo impedimento esperito dalla coppia che aveva portato alla partenza saltata per malattia, il giudice ha dunque correttamente applicato il principio sopra enunciato.

Con esso, la previsione di cui all’art. 1463 c.c risulta perfettamente compatibile, con riferimento a tutti i contraenti.

Non solo.

La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico.

Quindi sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile.

Inoltre, aggiungono i giudici, l’art. 1463 c.c, assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita.

Questo è funzionale proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l’ambito contrattuale della responsabilità.

Non è stato poi ritenuto valido il rilievo della società circa la mancata stipula, da parte dei contraenti, della polizza assicurativa. All’epoca in cui il pacchetto venne acquistato, infatti, tale possibilità era una mera facoltà sia per il cliente che per l’operatore turistico.

 

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