Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici concede la facoltà di accettare regali, ma per la Cassazione a volte anche tale facoltà è negata.

La Corte di Cassazione penale, sez. VI, con la sentenza n. 49524 del 27/10/2017 ha fornito dei chiarimenti importanti in merito alla possibilità, per i dipendenti pubblici, di accettare regali, anche di modico valore.

Prima, però, una premessa.

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del precedente D.M. 28 novembre 2000, concede al dipendente pubblico la facoltà di accettare regali definiti come di “modico” valore, ovvero il cui valore complessivo sia contenuto al di sotto della soglia di euro 150.

Tale disposizione fa da corollario al più generale divieto di accettare regali e compensi di valore superiore alla soglia così individuata. Così come al divieto di chiedere, indipendentemente dal valore complessivo, regali, compensi o altre utilità.

Non solo.

I regali e le utilità lecitamente ricevute, sono messe dal dipendente a disposizione dell’amministrazione di appartenenza, e quindi devolute al perseguimento di fini istituzionali.

Tuttavia, la Cassazione penale, con la sentenza in commento, ha inteso fornire dei chiarimenti importanti a riguardo.

Gli Ermellini hanno chiarito come i regali di valore inferiore alla soglia normativamente stabilita nell’importo di Euro 150, non sono in ogni caso ammessi laddove finalizzato alla definizione di una pratica amministrativa -in senso favorevole, o meno- al soggetto donante.

Quest’ultimo, che nel caso analizzato dalla Corte aveva donato buoni pasto e buoni benzina, assumerebbe a pieno titolo il ruolo di corruttore.

In questo caso fare dei regali a un dipendente pubblico è un’azione pienamente ascrivibile al pubblico ufficiale il reato di corruzione.

 

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