Una sentenza della Cassazione ha chiarito cosa avviene in caso di polizza non pagata e se la copertura continui a operare anche nei 15 giorni seguenti

Cosa accade in caso di polizza non pagata in termini di copertura? Continua a essere valida anche nei 15 giorni successivi?
Secondo la sentenza numero 17207/2017 della Corte di Cassazione, nei casi di protrazione quindicinale della garanzia, l’assicuratore deve pagare anche se il premio non viene poi versato.
Normalmente, la polizza non pagata non è una dimenticanza particolarmente preoccupante per l’automobilista, in quanto il nostro ordinamento prevede che la copertura continui a essere valida per i 15 giorni successivi alla scadenza, anche in caso di ritardo.
Tuttavia, bisogna fare una distinzione tra il mancato pagamento del premio o della prima rata di premio e il mancato pagamento dei premi successivi alle scadenze fissate: la proroga dell’operatività della polizza, infatti, vale solo in questo secondo caso.
Con la sentenza in questione, infatti, la Cassazione ha ribadito l’interpretazione giurisprudenziale del secondo comma dell’articolo 1901 del codice civile, secondo la quale tale disposizione introdurrebbe un duplice obbligo a carico delle parti: uno per l’assicurato e uno per l’assicuratore.
Per quanto concerne l’assicurato, c’è l’obbligo di provvedere al pagamento delle rate di premio successive alla prima entro il termine di scadenza, prorogabile fino a 15 giorni, con la precisazione che, a partire dal sedicesimo giorno, la garanzia assicurativa resta sospesa.
Dall’altro lato c’è l’obbligo dell’assicuratore di attendere il decorso del termine quindicinale prima di poter considerare l’assicurato in stato di mora e di potersi sentire esonerato dall’onere di pagare l’indennità derivante da un sinistro che si sia verificato nel periodo di mora successivo al quindicesimo giorno.
Da ciò deriva che se il rischio assicurato si verifica dopo che sia scaduto il termine per il pagamento di una rata successiva di premio, ma entro i 15 giorni successivi a tale termine, l’assicuratore è tenuto a pagare il danno e deve farlo, come chiarito dalla Cassazione sia nella sentenza numero 17207/2017 sia nella precedente n. 15801/2009, anche se il premio non venga poi versato. Infatti, la protrazione della garanzia per quindici giorni trova il proprio corrispettivo non nel premio successivo non pagato, ma in quello precedente.
 
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