In caso di notifica via pec del provvedimento impugnato, la procedibilità del ricorso per cassazione richiede il deposito in cancelleria del messaggio ricevuto, completo di attestazione di conformità

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7525/2018, è stata chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione di una sentenza d’appello in materia di risarcimento danni per inadempimento. Gli Ermellini, tuttavia, hanno rilevato un aspetto pregiudiziale relativo alla procedibilità del ricorso.

La ricorrente, nello specifico, aveva depositato in cancelleria copia autentica della sentenza impugnata, ma non della relata, in copia anch’essa autentica, della notificazione della sentenza. Quest’ultima sarebbe avvenuta a mezzo pec. La Suprema Corte, al proposito, ha eccepito una violazione dell’art. 369, comma 2, del codice di procedura civile inerente il deposito del ricorso.

I Giudici di Piazza Cavour si sono soffermati sulle modalità d’impugnazione di una sentenza notificata con modalità telematiche.

Gli Ermellini, in particolare,  hanno chiarito che ai fini della procedibilità del ricorso il difensore deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, munita di attestazione di conformità, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio.

Nel caso esaminato, la ricorrente, pur avendo prodotto copia cartacea del messaggio di pec e dei relativi allegati, non aveva presentato alcuna attestazione di conformità.

Peraltro, non era stato possibile neppure acquisire aliunde la copia autentica della relazione di notifica della gravata sentenza; la controricorrente, infatti, non aveva allegato tale documento, né tantomeno lo stesso risultava presente agli atti del fascicolo di ufficio.

Di qui l’improcedibilità del ricorso. La notifica, infatti, non aveva superato  la cosiddetta prova di resistenza, essendo stata effettuata oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza.

 

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