La responsabilità penale dell’ostetrica per l’aborto non è addebitabile solo perché era in servizio in quel momento, lo stabilisce la Cassazione

Due ostetriche, ritenute dai giudici di primo e secondo grado responsabili per l’interruzione di gravidanza di una donna, sono state assolte in Cassazione.
La paziente si era presentatain preda a forti dolori nella clinica privata dove le due ostetriche imputate prestavano servizio.
Le ostetriche avevano in effetti eseguito i tracciati cardiotografici e, vista la gravità dei risultati, hanno avvisato telefonicamente il medico che seguiva privatamente la paziente.
Per i giudici del merito, però, le due dottoresse avrebbero dovuto chiedere e pretendere l’intervento del medico di guardia in servizio nella clinica.
Per questo motivo le due ostetriche erano state giudicate colpevoli.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39771/2017 depositata il 31 agosto, ha però dato parzialmente ragione alle due imputate e ha stabilito le condizioni perché vi sia una responsabilità penale dell’ostetrica per l’aborto.
Secondo gli Ermellini, infatti, consulenze tecniche non emergeva con certezza che l’intervento del medico di guardia avrebbe evitato l’aborto della paziente.
Afferma infatti la suprema Corte che non era presente “l’umana razionale certezza dell’effetto salvifico” del medico. Tanto più alla luce dell’affermazione delle dottoresse di essersi trovate dinanzi ad una “condizione patologica estremamente grave e difficilmente governabile”.
Senza la dimostrazione dei risultati positivi dell’intervento del medico, in sostanza, manca la prova necessaria del nesso causale.
In questo caso, quindi, la sentenza chiama il giudice di merito a rivalutare il fatto. Tenendo presente che, oltretutto, le ostetriche non hanno facoltà di scegliere il parto prematuro ma solo di informare il medico specialista, unico preposto ad effettuare la scelta d’intervento.
Con questa sentenza, quindi, viene specificato dalla Corte di Cassazione che perché vi sia una responsabilità penale dell’ostetrica per l’aborto va dimostrato il nesso causale e non presunto.
Si tratta di una sentenza simile alla n.39497/2017,, nella quale è stata annullata la condanna ad una infermiera che non aveva avvisato il medico di turno dello shock emorragico in corso in un paziente.
 
Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o telefona al numero 3927945623 
 
Leggi anche
INFERMIERA NON AVVISA DELLO SHOCK EMORRAGICO, ASSOLTA IN CASSAZIONE
INSULTATA MENTRE PARTORIVA, LA GRAVE DENUNCIA DI UNA DONNA
 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui