Nel procedimento di divorzio il ripensamento di uno dei coniugi non impedisce al giudice di accertare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del matrimonio.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 19540/2018 ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità in cui un eventuale ripensamento del coniuge in fase di divorzio possa bloccare il procedimento in corso.

Secondo gli Ermellini, nel procedimento di divorzio il ripensamento del coniuge non può impedire al giudice di accertare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del matrimonio.

Specificano i giudici, infatti, che la revoca del consenso, non può bloccare le pratiche di divorzio.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso di un uomo rispetto alla sentenza della Corte d’appello di L’Aquila.

Quest’ultima, confermando quanto già stabilito dal Tribunale di Pescara, aveva deciso l’improcedibilità della domanda congiunta di divorzio a fronte della revoca del consenso precedentemente prestato dalla moglie del ricorrente. Il ripensamento del coniuge era stato visto, dal Tribunale di Pescara, come un motivo sufficiente, dunque, per interrompere il procedimento.

La Cassazione, però, ha accettato il ricorso del marito della donna, che riteneva invece che non fosse legittimo il blocco delle pratiche.

Ribadendo quanto già in precedenza affermato, i giudici hanno in particolare precisato che, rispetto ai presupposti richiesti dalla legge per il divorzio, la domanda congiunta riveste una natura “meramente ricognitiva”.

Ciò significa che essa lascia pieni poteri decisionali al tribunale circa la loro effettiva sussistenza.

Il ripensamento di uno dei coniugi, quindi, non può bloccare in alcun modo l’accertamento del giudice.

Per quel che concerne invece la prole e i rapporti economici, l’accordo sotteso alla domanda di divorzio ha valore negoziale.

Questo preclude, pertanto, al giudice di entrare nel merito. Tranne se quanto pattuito sia contrastante con l’interesse dei figli minori.

Anche in questo caso, però, la revoca del consenso da parte di uno solo dei coniugi non produce effetti.

Questo in quanto ci si trova di fronte non a distinte domande di divorzio o all’adesione di una parte alla domanda dell’altra. Si tratta infatti di una “iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi”.

Alla luce di quanto enunciato, dunque, e a differenza di quanto previsto per la separazione, il ripensamento del coniuge non può bloccare la procedura di divorzio.

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