Rosatellum bis, dopo l’approvazione al Senato vediamo cosa cambia con la nuova legge elettorale. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La nuova legge elettorale, soprannominata Rosatellum bis, è passata al Senato con 241 voti favorevoli, 61 voti contrari e 2 astensioni.

Cosa prevede il Rosatellum bis

Il nuovo sistema elettorale introdotto dalla nuova legge è un sistema misto tra proporzionale e maggioritario.
Due terzi dei parlamentari saranno eletti con sistema proporzionale, mentre un terzo sarà eletto nei collegi uninominali con un solo candidato per ogni coalizione, ossia sarà eletto il candidato più votato.
E’ prevista  quindi una quota pari al 64% di collegi plurinominali proporzionali e al 36% di collegi uninominali maggioritari.
Per il proporzionale, inoltre, è previsto un 3% di sbarramento su base nazionale.
Per le liste delle minoranze linguistiche nella propria Regione è previsto un’elevazione della soglia al 20% e un 10% di sbarramento per le coalizioni, all’interno delle quali ad almeno una lista è richiesto il superamento del 3%.
Con il Rosatellum bis è stata prevista una sola scheda per la Camera e una sola scheda per il Senato sia per il maggioritario che per il proporzionale. Non è prevista la possibilità del voto disgiunto.

Chi vota la lista, quindi, vota anche il candidato.

Nella scheda elettorale sono inseriti il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista o delle liste collegate e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale.
Nelle schede sarà inserita la spiegazione di come si vota e di come i voti saranno distribuiti.
Inoltre, onde evitare brogli e schede prestampate, ogni scheda avrà un tagliando rimovibile, con un codice alfanumerico progressivo. Al momento del voto, prima che la scheda venga inserita nell’urna, l’ufficio elettorale rimuoverà il tagliando e lo conserverà.

Chi viene eletto

Nei collegi uninominali, il seggio è vinto dal candidato che avrà ottenuto più voti. Per i collegi plurinominali si segue il metodo proporzionale.
Il riparto avviene a livello nazionale, tenendo conto delle e delle coalizioni di liste che supereranno le soglie di sbarramento.
Per le coalizioni, i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell’1% non verranno computati.
Le circoscrizioni sono 20 per il Senato e 28 per la Camera.
In caso di pareggio tra due candidati, viene eletto il candidato più giovane.
E’ prevista anche una quota di genere. In caso di parità tra uomo e donna, infatti, si stabilisce che ciascuno dei due sessi può rappresentare un massimo del 60% dei candidati di una lista bloccata o dei capilista dei listini dei partiti.
Sono ammesse più candidature, lo stesso candidato può presentarsi in collegio uninominale, plurinominale o nei listini proporzionali (ma non in più collegi uninominali) fino a un massimo di 5 volte.
In caso di elezione in più collegi, nella scelta tra collegio uninominale e proporzionale l’elezione avverrà nel primo, e tra più collegi proporzionali avverrà nella lista che ha ottenuto meno voti.
 
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