Una guida con tutto quello che c’è da sapere in merito ai ricorsi relativi alle sanzioni con autovelox quando queste sono illegittime

Le sanzioni con autovelox sono un problema per tanti italiani, soprattutto quando queste sono palesemente illegittime.

Di fronte a tale evenienza, tuttavia, non si deve necessariamente accettare le sanzioni con autovelox, pagando per quieto vivere.

È importante sempre controllare che effettivamente la multa sia legittima e che il controllo dell’eccesso di velocità tramite autovelox abbia tutte le carte in regola per poter essere posto alla base di una sanzione.

Vediamo, quindi, quali sono i requisiti di legittimità delle sanzioni con autovelox e in che modo fare ricorso quando sono illegittime.

La prima cosa da verificare è che gli autovelox abbiano tutte le caratteristiche tecniche richieste dalla legge per poter essere utilizzati per il controllo elettronico della velocità degli automobilisti.

Ogni apparecchio deve avere le seguenti caratteristiche:

  • Omologazione del Ministero dei trasporti,
  • Taratura e verifica periodiche,
  • Segnalazione adeguata (anche se non fissi, ma utilizzati da una pattuglia),
  • Visibilità anche di notte.
  • Gli autovelox possono essere utilizzati esclusivamente da organi che svolgono funzioni di polizia stradale.

In merito alla taratura, la necessità che gli autovelox siano periodicamente tarati e controllati è stata definitivamente sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 113/2015.

Tale pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Sul punto la Cassazione ha poi precisato, con la sentenza numero 9645/2016, che per dimostrare il corretto funzionamento non è mai possibile ricorrere ad altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

Non solo. Dal 1° agosto 2017, le norme sulla modalità di taratura sono state rese più stringenti ed è verosimile che, almeno nei primi tempi, le stesse non siano state pienamente rispettate.

Un motivo in più, se avete ricevuto sanzioni con autovelox, per mettere in atto le opportune verifiche.

In merito alla segnalazione, i cartelli che preannunciano il controllo elettronico della velocità devono essere posizionati a una distanza adeguata dall’autovelox, diversa a seconda del tipo di strada ove questo è collocato.

A dirlo è una sentenza della Corte di cassazione, la numero 7949/2017. “La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità – scrivono i giudici – deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima”.

Anche la sanzione con autovelox, però, deve essere perfettamente in regola per poter giustificare il pagamento della sanzione.

Il verbale, infatti, deve contenere diversi elementi fondamentali.

  • modello di autovelox utilizzato,
  • tipo di postazione utilizzata,
  • provvedimento prefettizio con il quale sono individuate le strade ove non è possibile la contestazione immediata,
  • verifica di funzionalità dell’apparecchio,
  • modalità di utilizzo dell’apparecchio (se si tratta di un telelaser),
  • targa del mezzo che ha commesso l’infrazione,
  • giorno e luogo in cui è avvenuta,
  • norma che è stata violata.

Ancora, la multa va notificata entro il termine massimo di 90 giorni dall’infrazione. Dunque, si tiene in considerazione la data di spedizione del verbale e non quella di ricezione.

Nel caso di notifica oltre tale limite temporale, la multa può essere validamente impugnata.

Se, alla luce di quanto enunciato, la multa risulta illegittima, è possibile fare ricorso. Ciò può avvenire rivolgendosi al prefetto o al giudice di pace.

Il ricorso al prefetto va proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica del verbale (o dal giorno successivo all’infrazione se vi è stata contestazione immediata).

Non costa nulla, ma se il ricorso è respinto andrà pagata la multa per un importo raddoppiato.

Se, invece, si decide di rivolgersi al giudice di pace, i termini sono più ristretti e scendono a 30 giorni per i residenti in Italia (che diventano 60 solo per coloro che risiedono all’estero).

I costi per l’impugnazione sono commisurati all’ammontare della sanzione e partono da 43 euro. Se il ricorso viene accolto, gli stessi possono essere recuperati e, soprattutto, il rigetto dell’impugnazione non comporta il raddoppio automatico della sanzione.

 

 

 

 

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