A partire dallo scorso 29 gennaio le banche aderenti hanno avviato la nuova procedura Check Image Truncation riguardante assegni circolari e bancari

Ci sono delle importanti novità che riguardano assegni circolari e bancari. A decorrere dallo scorso 29 gennaio, infatti, le banche aderenti hanno avviato la nuova procedura Check Image Truncation (CIT).

Quest’ultima è stata definita per dare attuazione alla normativa sul pagamento in forma elettronica degli assegni circolari e bancari.

Il decreto legge n. 70/2011, c.d. Decreto Sviluppo (convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), intervenendo sulla c.d. Legge Assegni (R.D. n. 1736/1933) ha infatti riconosciuto valore giuridico alle copie informatiche degli assegni.

E proprio in virtù di ciò è stato elaborato da qui l’elaborazione del sistema CIT.

Ebbene, la Legge Assegni attualmente prevede che assegni circolari e bancari possano essere presentati non solo in forma cartacea, bensì anche in forma elettronica.

Contestualmente, anche il protesto o la constatazione equivalente potranno essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica.

Il nuovo comma 2, aggiunto all’art. 66 del R.D. n. 1736/1933, stabilisce poi che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono, a ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte. Ciò però se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 8 comma 7 lettere d) ed e) del D.L. 70/2011.

Una volta ricevuto l’assegno in forma cartacea dal cliente, le banche negoziatrici avranno il compito di realizzarne una “copia informatica”.

Questa dovrà essere conforme e andrà a sostituire a ogni effetto di legge il titolo originario che assumerà definitivamente un formato elettronico tramite il quale potrà essere presentato alle banche trattarie o emittenti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il D.M. n. 205/2014 (“Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”) e la Banca d’Italia (Regolamento del 22 marzo 2016) hanno disciplinato le modalità attuative e le regole tecniche correlate.

Come precisa la Banca d’Italia, il nuovo processo “CIT”, interesserà una serie di titoli.

In particolare, assegni circolari e bancari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d’Italia, denominati in euro, tratti presso una filiale italiana di banca italiana o di banca estera, negoziati sul territorio della Repubblica italiana.

Le disposizioni potranno essere applicate anche ai titoli negoziati al di fuori del territorio della Repubblica italiana e ai titoli presentati al pagamento direttamente al trattario o all’emittente. Questo poiché in questi casi il negoziatore coincide con il trattario o con l’emittente.

Quanto alla presentazione in forma elettronica, precisa l’art. 2, comma 2, del menzionato D.M., si avrà quanto il trattario (ove trattasi di assegno bancario), oppure l’emittente (ove trattasi di assegno circolare) ricevono dal negoziatore l’immagine dell’assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d’Italia.

Pertanto, all’atto della presentazione dell’assegno per l’incasso presso lo sportello, l’operatore dovrà preventivamente operare un controllo formale sul titolo.

Solo dopo potrà generare l’immagine dell’assegno la quale, previa applicazione di una marca temporale, sarà inviata alla conservazione digitale sostitutiva a norma di legge.

Il titolo cartaceo, invece, sarà conservato dalla banca negoziatrice per sei mesi dallo spirare del termine presentazione e in seguito distrutto, salvo casi peculiari.

Una volta generata l’immagine il titolo cartaceo perderà valenza giuridica e il portatore potrà ottenere una sola volta i seguenti documenti.

In primis, una copia analogica dell’immagine dell’assegno, con le informazioni relative al mancato pagamento su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale. E poi, una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente o del documento attestante la non protestabilità.

Sarà poi consentito rilasciare ai clienti altre copie semplici, sia analogiche che informatiche, ma prive di valenza giuridica.

A seguito dell’introduzione della nuova procedura “CIT”, saranno dismesse le istanze di compensazione e le banche provvederanno allo scambio dei dati e dei flussi direttamente tramite un’unica piattaforma telematica.

La presentazione al pagamento in forma elettronica sarà giuridicamente valida nel momento in cui il trattario o l’emittente riceveranno in via telematica dalla banca negoziatrice questi dati.

Quelli dell’assegno, per gli assegni bancari e postali di importo sino a euro 8.000 e per gli assegni circolari e vaglia postali senza limiti di importo. E poi dati e immagine dell’assegno firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo superiore a euro 8.000.

Per consentire la corretta acquisizione dell’immagine, gli istituti di credito raccomandano ai clienti massima cura nella compilazione degli assegni.

In caso di irregolarità formali, queste rischiano di rendere l’assegno inutilizzabile o non accreditabile sul conto di versamento.

 

 

 

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