Niente da fare per l’assicurazione del danneggiante che dovrà risarcire i danni subiti dalla vittima del sinistro, anche se dal report di registrazione della scatola nera, l’evento non si sarebbe mai verificato

È quanto deciso dal Giudice di Pace di Cerignola che ha dato seguito al recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale “i dati forniti dalla scatola nera, non hanno il carisma di prova documentale, ma sono semplici elementi di prova suscettibili di essere superati dalle altre emergenze processuali”.

La vicenda

L’esponente deduceva che mentre percorreva a piedi lungo il marciapiede di una via cittadina, all’improvviso veniva investito dal veicolo di proprietà del convenuto, condotto dal medesimo, il quale partendo da posizione di parcheggio con le ruote laterali sul marciapiede, in manovra di retromarcia, non si avvedeva della sua presenza, investendolo nella parte destra del corpo e facendolo cadere a terra.

A seguito del sinistro, la vittima riportava lesioni personali per le quali faceva ricorso alle cure del locale pronto soccorso, ove era stato accompagnato dallo stesso investitore.

Agli atti era stato depositato il modello CAI sottoscritto dal convenuto nel quale era descritta la dinamica del sinistro in modo conforme a quanto riportato nell’atto di citazione.

La stessa dinamica era stata pure confermata da alcuni testimoni sentiti durante l’interrogatorio formale.

Ma tale ricostruzione non coincideva con quanto emerso dai report di registrazione della scatola nera installata sul veicolo dell’investitore.

Ed in vero, dagli accertamenti evidenziati dal tabulato di “Analisi del viaggio” relativo al dispositivo satellitare installato sul veicolo assicurato, l’evento contestato non risultava mai essersi verificato.

Dalla documentazione non risultavano registrati eventi riconducibili all’investimento pedonale, stante la posizione di fermo con motore spento del veicolo in questione, sin dalle ore 3 del mattino precedente, lungo la via cittadina del centro abitato.

L’assicurazione del convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto integrale della domanda.

Ma tale eccezione non è stata accolta.

Come noto, «la c.d. la “scatola nera” è un dispositivo elettronico portatile dotato di un localizzatore GPS collegato ad una centrale remota tramite scheda telefonica, in grado di registrare e memorizzare la condotta tenuta dal conducente in occasione di un sinistro stradale e identificare la posizione, velocità e direzione di marcia del veicolo.

Secondo gli esperti di infortunistica, tuttavia, le scatole nere, pur rappresentando un valido aiuto per avvicinarsi alla soluzione dei casi, mancano di precisione, pertanto i dati delle stesse necessitano di un’attenta e precisa  interpretazione tecnica ad opera di uno specialista, altrimenti rischiano di portare a conclusioni fuorvianti, con attribuzioni di responsabilità basate su valutazioni parziali».

La legge n. 124 del 2017, all’art. 145 bis, comma 1, espressamente prevede che: “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico … le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti a cui essi si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesimo risultanze sono fruibili alle parti”.

Ebbene, per il Giudice di pace di Cerignola, «due sono gli elementi cardine della citata norma: il fatto che alle risultanze tracciate dalla scatola nera sia attribuito valore di “piena prova”, superabile attraverso la dimostrazione della sussistenza di una avaria o manomissione mediante apposita CTU ovvero allegando elementi probatori testimonial; e la fruibilità delle prove alle parti».

«Attribuire, tuttavia, alla controparte l’onere di dimostrare l’anomalo funzionamento del dispositivo elettronico che non è nella sua materiale disponibilità, rappresenta una violazione dell’art. 111, comma 2 della Costituzione, in forza del quale ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizione di parità e dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale».

A detta del giudice pugliese, dunque, “la legge citata presenta una discrasia risiedente nel fatto che non è attribuita alla parte che deposita il documento la dimostrazione della legittimità delle acquisizioni e della correttezza delle risultanze provenienti dalla scatola nera, bensì viene imposto alla parte contro la quale dette risultanze sono prodotte, l’onere di fornire la prova del malfunzionamento o della manomissione dell’apparecchio rilevatore. E peraltro, non essendo prevista alcuna forma di contraddittorio nella formazione della prova in sede precontenziosa; l’unica strada percorribile per il soggetto gravato dell’onus probandi sarebbe quello di richiede una CTU, che tuttavia, non costituisce un mezzo di prova in senso tecnico, ma un mezzo di ricerca e valutazione della prova stessa”.

Scatola nera: nessuna efficacia probatoria

Risulta perciò preferibile seguire quel filone giurisprudenziale derivante da recenti sentenza dei tribunali e corti d’appello che ha escluso l’efficacia probatoria della cd. scatola nera in quanto atto di parte privo di rigore scientifico certo e dimostrato, non soggetto a taratura e a controlli periodici riscontrabili e che, per giunta viene invocato a proprio favore dalla stessa parte che lo produce in giudizio.

D’altra parte, continua l’adito giudice di pace – «Nemmeno una “consulenza ergonometrica” potrebbe scardinare le risultanze processuali convergenti sulla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e il danno lamentato, soprattutto ove la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro sia stata, come nel caso di specie, accertata anche a mezzo di CTU medica».

In altri termini, «i dati forniti dalla scatola nera, non hanno il carisma di prova documentale, ma sono semplici elementi di prova suscettibili di essere superati dalle altre emergenze processuali».

Inoltre, secondo l’ANEIS (Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale) la posizione del veicolo viene rilevata con approssimazioni che vanno secondo la bontà del segale che arriva dal satellite, e non consentono, pertanto una sicura valutazione (cfr. Valore dell’interpretazione dei dati delle c.d. Scatole nere nella ricostruzione degli incidenti stradali).

Per tutti questi motivi, sono state confermate le risultanze istruttorie relative alla dinamica dell’incidente riconducibili alla responsabilità del proprietario, nonché conducente del veicolo assicurato.

La redazione giuridica

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