Secondo la Corte di Cassazione non si può intimare il licenziamento sulla base di segnalazioni riportate su lettera anonima.

Con la recente sentenza n. 13667/2018, la Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato sulla base di segnalazioni, relative ad un dipendente, riportate su lettera anonima.

La vicenda

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno analizzato la vicenda di un dirigente di un’azienda. L’uomo era stato licenziato sulla scorta di alcune segnalazioni sul suo conto, comunicate tramite una lettera anonima.

Ebbene, la società per la quale lavorava, con una apposita lettera, aveva chiest al “dirigente di azienda” di fornire delle spiegazioni circa le segnalazioni giunte sul suo conto attraverso una lettera anonima.

La missiva in questione veniva inviata il 28 luglio del 2004 e il licenziamento avveniva il 9 settembre del 2004.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che una simile condotta assunta dall’azienda non poteva ritenersi in alcun modo lecita.

E ciò in quanto gli indizi sfavorevoli al dipendente derivavano da una fonte inattendibile come una lettera anonima.

Non solo. I fatti denunciati nella missiva anonima non erano molto chiari, una circostanza che di fatto andava a limitare l’esercizio del diritto di difesa.

La Cassazione, inoltre, ha precisato quanto segue.

“Il licenziamento integra una violazione del contratto di lavoro e genera la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. che può essere esclusa solo quando il datore di lavoro-debitore provi che la causa dell’inadempimento non sia a lui imputabile”.

In caso contrario, la responsabilità consiste nell’obbligo di risarcire il danno. L’ammontare di quest’ultimo verrà determinato secondo gli artt.1223 e 1227 c.c.

 

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