In caso di soccombenza in un processo, le spese legali sostenute dal condominio vanno ripartite in base ai criteri stabiliti dall’art, 1123 del codice civile

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su un caso avente ad oggetto la ripartizione delle spese legali sostenute dal condominio in un processo. Questo era risultato soccombente e l’assemblea condominiale aveva stabilito la suddivisione delle spese in parti uguali tra i condomini (14 euro ciascuno).

Uno dei condomini aveva impugnato la delibera sostenendo che la ripartizione avrebbe dovuto essere effettuata secondo la regola dei millesimi. Sia in primo che in secondo grado il ricorso era stato giudicato improcedibile; secondo i giudici di merito la ripartizione delle spese era da ritenersi legittima, “non esistendo tabelle millesimali”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, con sentenza n. 4259/2018 ha ritenuto di aderire alle ragioni del condomino, accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Per gli Ermellini, la ripartizione tra condomini degli oneri derivanti dalla condanna del condominio deve essere effettuata in base ai criteri dettati dall’art. 1123 c.c.

Tale norma disciplina la ripartizione delle spese tra condomini secondo un principio di proporzionalità rispetto al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

I Giudici del Palazzaccio, inoltre, hanno chiarito che, in mancanza di tabelle millesimali, spetta al giudice stabilire “l’entità del contributo dovuto dal singolo condomino. Il tutto in conformità ai criteri di ripartizione “derivanti dai valori delle singole quote di proprietà”.

Nel caso in esame, per la Cassazione, la delibera assembleare impugnata doveva pertanto considerarsi radicalmente nulla. La causa, quindi, è stata rinviata al Tribunale affinché proceda a un nuovo esame della controversia.

 

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