È stato fissato al 6 aprile l’ultimo termine utile per comunicare i dati delle fatture del secondo semestre 2017, già prorogato dal 28 febbraio

Ci si avvicina ormai, inesorabilmente, all’ultima scadenza per lo spesometro 2018. Il 6 aprile è infatti il termine ultimo per comunicare i dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente stabilito per il 28 febbraio.

Nella stessa data, 6 aprile, scadranno anche i termini per le eventuali integrazioni e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Inoltre, le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018, anche per chi esercita l’opzione, comunica l’Agenzia, potranno essere inviate con cadenza trimestrale o semestrale.

Ma quali sono i dati da comunicare per lo spesometro 2018?

I dati che andranno comunicati sono i seguenti. In primis, partita Iva (nei rapporti B2B) o Codice Fiscale (nei rapporti B2C). Poi, data e numero della fattura e base imponibile.

Andranno poi specificato aliquota applicata, imposta e tipologia dell’operazione.

Infine bollette doganali attive e passive senza indicazione del Paese extra Ue.

Quanto alle semplificazioni per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente, si potranno indicare i dati relativi al documento riepilogativo piuttosto quelli dei singoli documenti.

È poi limitato il numero delle informazioni da trasmettere, perché è facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti.

Un altro aspetto da ricordare, è che i cittadini contribuenti possono trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e delle relative variazioni sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale.

Chi sono le persone esonerate dalla presentazione dello spesometro 2018?

Sono esonerate le amministrazioni pubbliche in relazione ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Poi, gli agricoltori in regime di esonero per aver realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli od ittici (art. 34, c. 6, D.P.R. n. 633/1972). Il tutto, però, a condizione che la loro attività sia ubicata nei territori montani (art. 9, D.P.R. n. 601/1973).

Esclusi anche i soggetti in regime forfettario e quelli nei regimi dei minimi.

Sono esonerati poi i soggetti che hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle entrate (art. 1, c. 3, DLgs. n. 127/2015).

 

 

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